Titolo II
- Esercizio dell'agriturismo
Capo I
Art. 3
3. L’archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all’articolo 28 della legge è tenuto dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
Art. 4
1. Gli accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione di cui all’articolo 5 della legge sono conservati presso l'azienda agricola a cura dell'imprenditore.
Art. 5
- Principalità della attività agricola
1. I criteri per la determinazione della principalità dell'attività agricola, di cui all'
articolo 6 , comma 3 della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.
Art. 6
1. La relazione agrituristica è presentata nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’ articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), tramite il fascicolo aziendale. L’allegato C al presente regolamento contiene le modalità e i dati necessari per la presentazione della relazione agrituristica. Art. 6 bis
1. Per la concessione del marchio nazionale “Agriturismo Italia” di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) la Giunta regionale approva:
a) le regole e le procedure per la concessione della licenza d’uso del marchio;
b) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni;
c) il sistema di controllo dell’uso del marchio.
Capo II
Art. 7
1. Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è utilizzato il logo che rappresenta il girasole.
2. Le caratteristiche grafiche del logo che rappresenta il girasole sono definite dal d.m. 13 febbraio 2013 e indicate nell’allegato B, parte I.
3. Il livello di classificazione minimo pari a un girasole è attribuito con il titolo abilitativo.
4. Le strutture agrituristiche che offrono il soggiorno con pernottamento sono classificate con un numero di girasoli, compreso fra uno e cinque, che indica il livello dell’offerta di ospitalità rurale.
5. Per le aziende di cui al comma 4 l’attribuzione del livello di classificazione superiore a uno è stabilita in relazione al possesso dei requisiti indicati nell’allegato B, parte II.
6. La stampa dei requisiti inerenti la classificazione dichiarati dall’imprenditore deve essere esposta al pubblico all’interno dell’azienda in luogo ben visibile.
7. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 9 marzo 2017, adeguano la classificazione utilizzando il logo con un girasole. Entro la stessa data le aziende agricole che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti di cui all’allegato B parte II, risulti superiore a uno. (78) Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 gennaio 2018, n. 5/R, art. 1.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche devono apporre, all’ingresso per gli ospiti dell’azienda, la targa identificativa disciplinata nel manuale d’uso grafico del marchio previsto dal d.m. 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo) e riportata nell’allegato B, parte III.
Art. 9 bis
1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge sono svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della principalità dell’attività agricola effettuato con la relazione agrituristica di cui all’articolo 7 e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.
Capo III
- Limiti e modalità di esercizio delle attività agrituristiche
Art. 10
3. Per la preparazione di spuntini e bevande offerti in degustazione ed assaggio è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile che può essere ricavato anche nella cucina o nel locale destinato agli assaggi e degustazioni.
4. Nel caso di preparazioni che richiedano la lavorazione e la cottura dei cibi sono necessari i requisiti igienico-sanitari previsti per la preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande. Possono essere utilizzate anche zone di cottura poste all'esterno degli edifici.
Art. 10 bis
1. Sono attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge le seguenti attività:
a) attività educative e didattico-ricreative:
1) le attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);
2) le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente;
3) le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernotto di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;
b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto orientate anche all’inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione.
c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all’attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.
d) socializzazione, aggregazione e svago: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto rivolte a persone della terza età autosufficienti. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.
2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) sono svolte nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
Art. 11
1. Le attività di cui all’articolo 14 della legge possono essere organizzate dall’azienda agricola singolarmente o mediante forme di collaborazione tra imprenditori agrituristici di cui all’articolo 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.
Art. 12
- Utilizzo dell'abitazione principale dell'imprenditore ubicata nei centri abitati
1. Ai sensi dell'
articolo 17 , comma 1, lettera a) della legge, l'esercizio delle attività agrituristiche nei locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel centro abitato deve svolgersi in immobili che presentano caratteristiche di ruralità come definite negli strumenti della pianificazione comunale.
Art. 13
1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.
2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive specifici accordi che sono conservati presso l'azienda (52) Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 7.
. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell’ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale. 3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono:
a) i prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) della Toscana;
b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana;
c) i prodotti a marchio Agriqualità della Toscana;
d) i prodotti biologici di aziende della Toscana;
e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana;
4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.
6. Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:
a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;
b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell’ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di pasti, alimenti e bevande. (69) Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 7.
7. E’ consentito l’utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.
Art. 13 bis
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge l’imprenditore che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l’addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale, ai sensi della l.r. 45/2007 ; b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale;
c) aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
d) avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
- Eventi promozionali
2. L'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande realizzata nel corso degli eventi deve essere accompagnata da un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.
Art. 16
- Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi
Capo IV
- Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Sezione I
- REQUISITI IGIENICO- SANITARI PER LA PRODUZIONE, LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE
Art. 17
1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti, può essere svolta nella cucina dell’abitazione rispettando i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto in camera non superiore a dodici è possibile utilizzare la cucina dell’abitazione, avente i requisiti di cui al comma 1, da parte degli ospiti, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.
2 bis. Per la preparazione della prima colazione che non richieda la lavorazione e la cottura dei cibi è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, spazio che può essere ricavato nella cucina o nel locale destinato alla somministrazione della prima colazione. (54) Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 8.
3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l’organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.
4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
Art. 18
1. Le aziende agricole che svolgono le attività di cui all’articolo 15 della legge devono dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.
2. Entro il 31 dicembre 2010 la Giunta regionale adegua, nel rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari le procedure di autocontrollo di cui alla delibera della Giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 136 (Linee guida per la gestione delle procedure di autocontrollo nelle aziende agricole che svolgono attività di preparazione e somministrazione pasti, alimenti e bevande, destinati alla consumazione sul posto in ambito agrituristico, in applicazione della disciplina igienico-sanitaria, di cui al D.Lgs. 155/97).
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 22 bis
1. L’attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi ed eventi promozionali, è svolta in azienda tramite l’utilizzo di locali e/o di spazi aperti aziendali.
2. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto previsto al comma 1, l’attività di somministrazione può essere svolta anche tramite il servizio di asporto e consegna a domicilio.
Sezione II
Art. 23
1. Fatto salvo il caso in cui l’azienda sia dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è consentita ai fini della fornitura diretta al consumatore finale e allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 15 della legge, nonché le modalità da attuare per la macellazione, sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagoformi macellati nell’azienda agricola ai sensi dell’articolo 10, punto 2, lettera A) del d.p.g.r. 1 agosto 2006, n. 40/R ).
2. E’ consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina e ovicaprina con il limite massimo di tre unità di grosso bestiame (UGB) l’anno, secondo le modalità per la visita sanitaria stabilite dalle apposite linee guida regionali per la macellazione per il consumo privato delle carni, da definire in conformità agli indirizzi ministeriali in materia di attuazione della normativa europea e con l’applicazione dei relativi diritti sanitari di cui al tariffario regionale.
3. E’ consentita, nel rispetto di quanto previsto al comma 4, la macellazione nella cucina dell’azienda o in altro locale o spazio a disposizione dell'azienda, di un numero di capi di pollame e lagomorfi allevati in azienda non superiore a cinquecento capi/anno per tipologia.
4. Per la macellazione di cui al comma 3 devono essere adottate tutte le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire eventuali contaminazioni e devono essere adottate le procedure di autocontrollo per garantire che la macellazione sia effettuata in tempi diversi rispetto alle altre attività svolte nello stesso locale o spazio e che il locale o lo spazio e le attrezzature utilizzate siano lavate e disinfettate al termine delle operazioni di macellazione e prima del loro riutilizzo.
5. Nel caso in cui il locale per la macellazione sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell’azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abitazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un’apposita procedura di autocontrollo.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
1. La lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando il locale per la preparazione di pasti, di alimenti e di bevande o altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Nel locale di cui al comma 1 per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni occorre alternare i giorni delle lavorazioni con riferimento alle carni di:
a) ungulati domestici quali bovini, suini, ovini, caprini e solipedi, o selvatici allevati, provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti CE per ungulati;
b) ungulati selvatici cacciati e selvaggina cacciata provenienti da stabilimenti riconosciuti CE o da locali di lavorazione selvaggina registrati ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 17 del 11 gennaio 2010 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore);
c) pollame e lagomorfi macellati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 23, commi 3 e 4 o provenienti da strutture registrate o riconosciute.
3. Nel caso in cui per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia utilizzata la cucina, tali attività devono essere svolte in tempi diversi dalla preparazione di pasti, di alimenti e di bevande. La cella frigo per la frollatura della carne, per la conservazione e la stagionatura dei prodotti può essere collocata all’interno del locale.
4. Nel caso in cui il locale per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell’azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abitazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un’apposita procedura di autocontrollo.
Sezione III
- REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA PER L'OSPITALITA'
Art. 26
- Requisiti delle camere e delle unità abitative
1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'
articolo 19 comma 2 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo:
a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernotto degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi può consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.
b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.
1 bis. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E’ comunque consentito l’uso di monolocali già esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni. (86) Comma inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 7.
2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'
articolo 19 , comma 2 della legge, per la superficie illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
3. Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
4. Le deroghe concesse ai sensi del presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.
a) un posto letto ogni 9 metri quadrati;
c) ulteriori posti letto sono autorizzati con un incremento di 5 metri quadrati per ogni letto.
6. E' consentita la sistemazione di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto indicati nella DIA, come previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge. (30) Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.
7. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.
7 bis. Le camere non poste in alloggi agrituristici indipendenti devono essere dotate di servizi igienici nella misura minima di uno ogni quattro persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza tenere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità. (31) Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.
Art. 26 bis
1. Il soggiorno e il pernottamento di giovani fino a venticinque anni di età e dei loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile è consentito anche nelle camere aventi i seguenti requisiti strutturali minimi:
a) igienico strutturali di cui all’articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4;
b) superficie minima delle camere di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
c) a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;
d) un servizio wc ogni dieci posti letto, un bagno o doccia ogni dodici posti letto, un lavabo ogni quattro posti letto, senza tenere conto delle frazioni e calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno, se presenti, devono essere dimensionati nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati ogni posto letto, con un minimo di 8 metri quadrati. Tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
Art. 27
1. Per il calcolo delle superfici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge si tiene conto della superficie totale aziendale (SAT) indicata nella relazione agrituristica.
2. Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. La superficie delle singole piazzole deve avere una superficie minima di 60 metri quadrati e almeno due piazzole devono essere realizzate con percorsi idonei al superamento delle barriere architettoniche. Le piazzole in terreni in pendenza possono essere realizzate con strutture di legno o altro materiale idoneo o con movimenti di terra dove consentito, per realizzare i piani orizzontali in sicurezza con esclusione opere murarie.
3. Per l’ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:
a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;
b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.
4. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.
5. I servizi igienici e sanitari, le docce e la lavanderia devono essere realizzati nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche e non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. Le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.
6. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:
a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;
b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;
d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
e) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici.
Art. 27 bis
1. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell’articolo 27, comma 1 devono essere previsti i seguenti requisiti:
a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;
b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
c) illuminazione dell’area;
d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
e) dispositivi di prevenzione incendi.
2. La sosta camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore è soggetta solamente ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) ed e) e non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6 bis, 7 e 9.
Art. 27 ter
1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l’allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all’articolo 13, comma 4 della legge per la durata dell’attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di un progetto complessivo dell’area da adibire ad agricampeggio, da presentare al SUAP. Il progetto indica, nel dettaglio, le piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno ivi collocati.
2. Per l’allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:
a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri;
b) camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e per le case mobili di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
3. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l’uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 2, non devono essere di natura permanente.
4. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 28
1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale se non diversamente specificato dalla normativa vigente è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tener conto delle frazioni e, all’interno degli edifici aziendali, è individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche da destinare all’accoglienza degli ospiti.
Sezione IV
- DISPOSIZIONI PER LA CONDUZIONE DELLE PISCINE
Art. 29
1. La conduzione e il controllo delle piscine è esercitata nel rispetto della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Il responsabile dell’igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell’azienda agricola o altri soggetti da lui formalmente incaricati.
Art. 30
Abrogato.
Art. 30 bis
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica sono utilizzati i locali, gli spazi aperti e i beni strumentali dell'azienda agricola posti all’interno del fondo aziendale e sono rispettati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della legge.
2. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica:
a) è garantito almeno un servizio igienico conforme al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche); (89) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 11.
b) sono individuati gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività e ne è vietato l'accesso al pubblico con adeguata segnalazione;
c) se la tipologia di percorso formativo lo richiede, è assicurata la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative, da adibire anche a eventuale sala ristoro;
d) se il percorso formativo prevede la presenza di animali, questo è effettuato in sicurezza, sotto la sorveglianza degli adulti e nel rispetto delle norme di igiene veterinaria.
3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle fattorie didattiche sono rispettati i requisiti di cui alla legge e al presente regolamento.
Art. 30 ter
1. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione e una strutturazione aziendale adeguate in funzione del numero dei partecipanti alle attività e degli operatori presenti in azienda.
2. Sono concordati con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativo/didattici e il programma delle attività, da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l’eventuale disponibilità per il pernottamento e la preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo.
3. Prima della visita è concordato con gli insegnanti e/o accompagnatori un adeguato rapporto operatori/utenti, tale da garantire la sicurezza e il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi prefissati.
Art. 30 quater
1. Un cartello con il logo regionale identificativo delle fattorie didattiche è esposto, in modo visibile, all’interno dell’azienda.
Art. 30 quinquies
1. La modulistica per la presentazione della SCIA di cui all’articolo 22 bis della legge contiene quanto indicato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Dopo la presentazione della SCIA l’azienda presenta domanda di inserimento nell’elenco regionale delle fattorie didattiche mediante il sistema informativo di ARTEA.
3. Con atto della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, nonché i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco. L’elenco è tenuto da ARTEA.
Art. 30 sexies
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le competenti strutture della Giunta regionale (74) Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 14.
devono effettuare sull’osservanza della legge. 2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende unità sanitarie locali (Aziende USL) possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.
Art. 31
- Abrogazioni
1. Il
regolamento 6 novembre 2000, n. 7 (Regolamento di attuazione dell' articolo 16 della l.r.17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche". Criteri generali e procedure per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche) è abrogato.
Art. 32
- Norme transitorie per la classificazione