Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 9 sexies
- Cautele per l’attuazione degli interventi
1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l’impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione.(31)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.