Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 19
- Documentazione tecnica
1. Nel caso di classificazione e declassificazione, la documentazione tecnica di cui alla lettera b) dell' articolo 18 contiene:
a) il parere del soggetto gestore della strada;
b) la relazione sullo stato di manutenzione della infrastruttura stradale e delle eventuali opere d'arte;
c) una o più planimetrie riportanti indicazioni circa:
1) le previsioni urbanistiche nelle aree limitrofe alla strada;
2) l'indicazione della segnaletica orizzontale e verticale e l'ubicazione delle opere d'arte;
3) le indicazioni delle concessioni pubblicitarie e relativo elenco;
4) l'indicazione di eventuali fabbricati di pertinenza della strada con il relativo elenco;
5) l'indicazione dei sottoservizi presenti con il relativo elenco;
6) l'indicazione degli accessi presenti con il relativo elenco;
2. La documentazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui si classifichi una strada regionale o si declassifichi una strada da provinciale o comunale a regionale.
3. Nel caso di richiesta di dismissione di strade provinciali e regionali, o di tratti di esse, l'ente gestore da atto nel parere di cui al comma 1, che la strada o il tratto oggetto della richiesta, non riveste più alcuna funzione stradale di interesse pubblico e che la dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.