Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 18
- Norme generali
1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera h) della l.r. 88/1998 , all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla l.r. 88/1998 , dal d.lgs. 285/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade regionali e provinciali, è adottato sentita la provincia interessata e la Città metropolitana (21) che trasmette alla Regione apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
a) il provvedimento dell'ente locale che propone alla Regione di procedere all'emissione del decreto regionale;
b) la documentazione tecnica relativa alla strada;
c) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna;
d) una relazione tecnica contenente le motivazioni.
3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni (1)dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.