Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 9 quater
- Verifica dei livelli di progettazione
1. L’attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.
2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.
3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. (30)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.