Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 3
- Interventi previsti negli atti di programmazione regionale (7)
1. La previsione di un’opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell’infrastruttura stradale nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l' inserimento dell’opera nel programma regionale dei lavori pubblici.
2. L’inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:
a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;
b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;
c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;
d) condizioni di sviluppo territoriale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.