Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 24
- Norme in deroga alla dismissione amministrativa
1. I tratti di strade regionali dismessi, a seguito di varianti, vengono declassificati quali strade provinciali o comunali, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada.
2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, vengono declassificati a strade comunali i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.