Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 23
- Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade
1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all' articolo 25 , comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna.
2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.