Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 21
- Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale
1. Alla declassificazione di una strada comunale provvede la provincia e la Città metropolitana (23)d'intesa con i comuni interessati. La provincia e la Città metropolitana trasmettono (23)il provvedimento di declassificazione alla Regione ai fini della classificazione della strada quale provinciale o regionale, secondo la procedura di cui all'articolo 18 comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.