Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 20
- Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale
1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti gli enti territoriali interessati preso atto dell'intesa fra gli stessi. Il dirigente regionale trasmette il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata e alla Città metropolitana, che provvedono (22)che provvede alla classificazione ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.