Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 17
- Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali
1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera f) della l.r. 88/1998 e della normativa nazionale vigente (18)al rilascio della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali, inserite nel programma di cui all'articolo 2, ed alla determinazione delle tariffe relative.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri dell’affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dall’
articolo 183 del d.lgs. 50/2016 . (19)

3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la struttura regionale competente all'adozione del provvedimento di concessione, fermo restando il procedimento di cui all’
articolo 183 del dlgs 50/2016 (20), si avvale di una apposita commissione interdisciplinare, costituita dai responsabili delle strutture regionali interessate dal procedimento stesso.

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.