Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 15
- Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali (15)
1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.
2. Oltre che all’aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 12 e degli impegni di spesa.
3. La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell’anno l’attualizzazione del monitoraggio semestrale.
4 . Al fine di consentire l’aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.