Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 12
- Aggiudicazione dei lavori
1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell’intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all’articolo 13, comma 4. (12)
2. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell’intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa. (12)
3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono trattenute dai soggetti finanziatori dell'intervento in proporzione alla quota percentuale di finanziamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.