Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
Art. 10 bis
- Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province (11)
1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.
2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.