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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentri di qualità) così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 2 ;


Visto l' articolo 10 della l.r. 45/2003 che prevede l'adozione del regolamento di attuazione;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 2 marzo 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della l.r. 45/2003 ;


EMANA
il seguente Regolamento:

Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento in attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) disciplina quanto previsto all' articolo 10 della citata legge.
Art. 2
- Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada del vino
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino iscritte all'albo delle denominazioni di origine di cui all' Sito esternoarticolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n.164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine);
b) almeno un quarto delle aziende produttrici di vino iscritte all'albo di cui alla lettera a) unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);
c) almeno cinquantacinque aziende produttrici di vino iscritte all'albo di cui alla lettera a), nel caso in cui gli iscritti all'albo siano pari o superiori alle duecentoventi unità, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
2. Nel caso in cui una strada del vino attraversi un territorio ove siano presenti più denominazioni di origine, le quote minime di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono essere rispettate con riferimento alle singole denominazioni.
3. Nel caso in cui una strada del vino attraversi un territorio ove una denominazione di origine è articolata in sottozone, ai sensi di quanto stabilito all' Sito esternoarticolo 4, comma 3 della l. 164/1992 , le quote minime di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono essere rispettate con riferimento alle singole sottozone.
Art. 3
- Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dell'olio extravergine di oliva o di una strada degli altri prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP)
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno un terzo delle aziende aderenti al sistema di controllo, del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada, con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo autorizzato, che non siano comunque inferiore a venti produttori;
b) almeno un quarto delle aziende aderenti al sistema di controllo del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada, con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo, che non siano comunque inferiori a dieci produttori, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA;
c) almeno cinquantacinque aziende produttrici del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo, nel caso in cui gli aderenti al sistema di controllo siano pari o superiori alle duecentoventi unità, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
2. Nel caso in cui una strada valorizzi più di un prodotto DOP o IGP, le quote minime di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere rispettate con riferimento ai singoli prodotti DOP o IGP.
Art. 4
- Requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti tradizionali
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno venti aziende per ogni singolo prodotto inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
b) almeno dieci aziende per ogni singolo prodotto inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, unitamente ad uno o più comuni o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
Art. 5
- Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti di agricoltura biologica
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno sessanta aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici tenuto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione agricolo forestale (ARSIA);
b) almeno trenta aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici tenuto dall' ARSIA, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
Art. 6
- Requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti "Agriqualità"
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno un terzo delle aziende iscritte nell'elenco regionale dei concessionari del marchio, tenuto dall'ARSIA;
b) almeno un quarto delle aziende iscritte nell'elenco regionale dei concessionari del marchio tenuto dall'ARSIA, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
2. Possono partecipare al comitato promotore aziende non agricole concessionarie del marchio "Agriqualità". In tal caso al comitato devono partecipare anche le aziende di produzione primaria che hanno con le stesse accordi di coltivazione, allevamento o vendita ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
Art. 7
- Integrazione delle strade del vino esistenti
1. L'integrazione delle strade del vino esistenti ai sensi dell' articolo 3, comma 2 della l.r. 45/2003 comporta la modifica, in conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 2 a 6, della composizione dei comitati responsabili esistenti, denominati, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 45/2003 , comitati di gestione.
Art. 8
- Standards minimi di qualità delle aziende agricole e delle aziende non agricole di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento dei prodotti agricoli
1. Le aziende agricole e le aziende non agricole di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento di prodotti agricoli presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono produrre, lavorare o trasformare almeno uno dei prodotti valorizzati dalla strada e impegnarsi a:
a) organizzare visite guidate tramite l'allestimento di percorsi informativi dotati di cartelli esplicativi riguardanti i prodotti valorizzati dalla strada, i metodi di produzione, l'ambiente e il territorio della strada;
b) dare informazioni sui prodotti e sui processi di trasformazione caratterizzanti l'attività dell'azienda e a diffondere materiale tecnico-informativo sulle offerte enogastronomiche, ambientali e culturali della strada;
c) installare apposita segnaletica all'ingresso dell'azienda contenente l'indicazione di adesione alla strada e la denominazione dell'azienda;
d) comunicare al pubblico gli orari e i giorni di apertura e gli orari e i giorni in cui si effettuano le visite guidate.
Art. 9
- Standards minimi di qualità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche
1. Le aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) presentare ed organizzare degustazioni e assaggi utilizzando i propri prodotti aziendali e i prodotti valorizzati dalla strada;
b) diffondere materiale tecnico-informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada e ad organizzare visite guidate ai luoghi di produzione dei prodotti valorizzati dalla strada;
c) installare apposita segnaletica all'ingresso dell'azienda contenente l'indicazione della strada e la denominazione dell'azienda;
d) comunicare al pubblico gli orari e giorni di apertura e gli orari e i giorni in cui si effettuano le visite;
e) presentare un menù con tutti i prodotti valorizzati dalla strada ed almeno due piatti di cucina locale, nel caso in cui l'azienda svolga attività di somministrazione pasti.
Art. 10
- Standards minimi di qualità delle enoteche e degli esercizi commerciali
1. Le enoteche e gli esercizi commerciali presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono vendere almeno uno dei prodotti valorizzati dalla strada e impegnarsi a:
a) organizzare corsi ovvero degustazioni ed assaggi dei prodotti valorizzati dalla strada;
b) diffondere materiale tecnico-informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.
Art. 11
- Standards minimi di qualità degli esercizi autorizzati alla ristorazione e delle imprese turistico-ricettive
1. Gli esercizi autorizzati alla ristorazione e le imprese turistico-ricettive presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) presentare un menù con tutti i prodotti valorizzati dalla strada ed almeno due piatti di cucina locale;
b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.
Art. 12
- Standards minimi di qualità delle imprese artigiane
1. Le imprese artigiane presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono svolgere una attività connessa ai prodotti valorizzati dalla strada e impegnarsi ad esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sui processi di lavorazione dei prodotti valorizzati dalla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.
Art. 13
- Standards minimi di qualità delle associazioni e dei consorzi di tutela
1. Le associazioni e i consorzi di tutela presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.
Art. 14
- Standards minimi di qualità dell'attività degli enti locali
1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall'itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) svolgere un'attività di comunicazione e promozione della strada;
b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.
Art. 15
- Immagine coordinata delle strade
1. L'immagine coordinata della strada si realizza mediante l'installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica.
2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, può essere identificata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) ovvero dell' Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Art. 16
- Standards minimi di qualità della strada
1. L'itinerario di una strada comprende anche percorsi riservati alla viabilità non motorizzata, quali strade campestri, percorsi pedonali o ciclabili, ippovie.
Art. 17
- Standards minimi di qualità del centro di informazione
1. Il centro di informazione della strada può essere ubicato:
a) nel territorio della strada in locali di immediato accesso stradale o pedonale, tale da essere facilmente riconosciuto e fruibile;
b) al di fuori del territorio della strada in centri di elevata affluenza turistica. In tal caso il centro può essere realizzato e gestito da più strade.
2. Il centro di informazione predispone il materiale informativo della strada e delle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali del territorio della strada.
3. Il centro di informazione dispone di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera, a svolgere attività di informazione.
4. Il centro di informazione è aperto al pubblico per almeno ventiquattro ore settimanali, di cui almeno sei ore comprese tra il sabato e la domenica.
Art. 18
- Standards minimi di qualità del centro espositivo e di documentazione
1. Il centro espositivo e di documentazione:
a) è ubicato nel territorio della strada ed in locali facilmente riconosciuti e fruibili;
b) è dotato di oggetti e di materiali aventi carattere di unicità nell'ambito dei prodotti valorizzati dalla strada ed in generale legati alla civiltà contadina e dispone di un'adeguata raccolta di documenti finalizzati alla conoscenza, valorizzazione e comunicazione degli aspetti culturali, storici ed ambientali del territorio rurale di riferimento;
c) dispone di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera, a svolgere attività di informazione;
d) è aperto al pubblico per almeno venti ore settimanali, di cui almeno sei ore comprese tra il sabato e la domenica;
e) è attrezzato in modo da garantire la corretta conservazione, esposizione e sicurezza dei beni, tramite idonee soluzioni museografiche, e provvede all'inventariazione e catalogazione dei beni con riferimento alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui il centro espositivo e di documentazione sia gestito da un soggetto diverso dal comitato di gestione, è necessario che il centro espositivo e di documentazione collabori con il comitato di gestione della strada per la realizzazione di materiale divulgativo e tecnico-informativo finalizzati alla valorizzazione della strada e del territorio rurale interessato.
3. Il centro espositivo e di documentazione promuove iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali del mondo rurale e mantiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture e istituzioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Art. 19
- Standards minimi di qualità degli spazi espositivi e di degustazione
1. Gli spazi espositivi e di degustazione sono finalizzati a valorizzare esclusivamente i prodotti della strada e possono essere localizzati all'interno del centro di informazione o del centro espositivo e di documentazione, ovvero in altra idonea struttura collocata nel territorio della strada, ed in locali tali da essere facilmente riconosciuti e fruibili.
2. Gli spazi espositivi e di degustazione sono arredati in modo da consentire la corretta presentazione, degustazione e assaggi dei prodotti valorizzati nonché la divulgazione del materiale tecnico-informativo che illustra i prodotti esposti ed offerti in degustazione ed il territorio valorizzato dalla strada.
3. Il personale utilizzato negli spazi espositivi e di degustazione deve essere adeguatamente preparato ed avere conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera.
4. All'interno degli spazi espositivi e di degustazione si devono organizzare annualmente non meno di sei degustazioni guidate da personale competente in materia.
5. Gli spazi espositivi e di degustazione sono dotati di un locale di servizio attrezzato per la necessaria conservazione dei prodotti enogastronomici.
Art. 20
- Tipologie e caratteristiche dell'attività di comunicazione
1. L'attività di comunicazione comprende tutte le azioni finalizzate a far conoscere i prodotti valorizzati dalla strada insieme alle risorse ambientali culturali e sociali del territorio della strada.
2. L'attività di comunicazione, in particolare, è finalizzata alla realizzazione e alla diffusione di materiale tecnico-informativo, sia cartaceo che telematico.
3. L'attività di comunicazione può essere svolta dal comitato di gestione ovvero da organismi legalmente rappresentanti di associazioni di strade che perseguono lo scopo di promuovere e valorizzare l'insieme delle strade della Toscana ed il relativo territorio.
Art. 21
- Caratteristiche degli interventi per la realizzazione della sagra annuale della strada
1. Gli interventi per la realizzazione della sagra annuale della strada devono:
a) essere finalizzati a valorizzare i prodotti della strada e più in generale il patrimonio enogastronomico del territorio interessato;
b) coinvolgere il più alto numero dei soggetti aderenti alla strada;
c) essere organizzati nel territorio del comune che meglio rappresenta la realtà produttiva, ovvero ogni anno in comuni diversi al fine di coinvolgere nell'azione di promozione tutto il territorio della strada;
d) essere compresi in un programma di attività.
Art. 22
- Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della strada
1. La domanda di riconoscimento è presentata dal comitato promotore alla competente struttura della Giunta regionale.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) la cartografia in scala non inferiore ad 1: 10.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente;
b) il disciplinare di cui all' articolo 24 del presente regolamento;
c) apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore dalla quale risulti il rispetto dell' articolo 2 della l.r. 45/2003 ;
d) l'elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
e) copia delle deliberazioni degli enti pubblici che vogliono aderire al comitato promotore;
f) la bozza del logo della strada.
3. Il comitato di gestione entro venti giorni dalla sua costituzione invia alla competente struttura della Giunta regionale l'atto costitutivo della strada, con l'indicazione della sede sociale e del legale rappresentante.
Art. 23
- Modalità di presentazione della domanda di finanziamento
1. Le domande di finanziamento sono presentate secondo le modalità previste dagli appositi bandi.
Art. 24
- Disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada
1. Il disciplinare per la realizzazione della strada, adottato dal comitato di gestione, prevede:
a) la descrizione dei prodotti della strada;
b) l'impegno del comitato di gestione a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualità di cui al presente regolamento;
c) l'obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti ai turisti e ai dati aziendali;
d) l'obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai dati concernenti la propria attività turistica, ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, per le degustazioni e per i menù tipici, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti;
e) il funzionamento del centro di informazione e del centro espositivo e di documentazione;
f) le modalità di gestione degli spazi espositivi e di degustazione;
g) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la della realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.
Art. 25
- Associazione di strade
1. Ai fini dell'associazione delle strade di cui all' articolo 3, comma 4 della l.r. 45/2003 è richiesto un numero minimo di adesioni superiore al 50 per cento delle strade riconosciute dalla Regione Toscana.
Art. 26
- Revoca del riconoscimento della strada
1. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della strada nei seguenti casi:
a) il comitato promotore non si trasforma in comitato di gestione entro un anno dal riconoscimento della strada;
b) il comitato di gestione non rispetta il disciplinare della strada;
c) il comitato di gestione non valorizza e non promuove i prodotti della strada.
Art. 27
- Revoca dei contributi
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 6 della l.r. 45/2003 la competente struttura della Giunta regionale procede alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
a) nel caso di mancata presentazione della relazione annuale;
b) nel caso in cui la relazione risulti incompleta rispetto agli interventi finanziati;
c) nel caso in cui i finanziamenti non sono stati utilizzati per gli interventi per i quali sono stati concessi;
d) nel caso di mancato rispetto dei tempi per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
e) nel caso di intervenute modifiche al progetto senza l'autorizzazione preventiva della competente struttura della Giunta regionale;
f) nel caso di non rispetto degli impegni assunti;
g) nel caso in cui i centri di informazione, i centri espositivi e di documentazione e gli spazi espositivi e di degustazione non assicurino l'orario minimo di apertura ovvero non utilizzino personale adeguatamente preparato, almeno per tre anni dalla concessione del contributo.
2. Negli appositi bandi sono specificati i casi e le modalità di revoca totale o parziale.
Art. 28
- Relazioni sulle attività del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione programmatica sulle attività da svolgere nel corso dell'anno corredata dall'elenco dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. La relazione è, inoltre, corredata dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla composizione originaria o alla precedente relazione.
2. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte nel corso dell'anno precedente, evidenziando in particolare i dati relativi all'attività di comunicazione e agli interventi per la realizzazione della sagra annuale.
Art. 29
- Abrogazioni
1. Il regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 5 (Regolamento di attuazione della l.r. 13 agosto 1996, n. 96 "Disciplina delle strade del vino in Toscana") è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.