Menù di navigazione

Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 9
- Standards minimi di qualità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche
1. Le aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) presentare ed organizzare degustazioni e assaggi utilizzando i propri prodotti aziendali e i prodotti valorizzati dalla strada;
b) diffondere materiale tecnico-informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada e ad organizzare visite guidate ai luoghi di produzione dei prodotti valorizzati dalla strada;
c) installare apposita segnaletica all'ingresso dell'azienda contenente l'indicazione della strada e la denominazione dell'azienda;
d) comunicare al pubblico gli orari e giorni di apertura e gli orari e i giorni in cui si effettuano le visite;
e) presentare un menù con tutti i prodotti valorizzati dalla strada ed almeno due piatti di cucina locale, nel caso in cui l'azienda svolga attività di somministrazione pasti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.