Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004
Art. 6
- Requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti "Agriqualità"
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno un terzo delle aziende iscritte nell'elenco regionale dei concessionari del marchio, tenuto dall'ARSIA;
b) almeno un quarto delle aziende iscritte nell'elenco regionale dei concessionari del marchio tenuto dall'ARSIA, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
2. Possono partecipare al comitato promotore aziende non agricole concessionarie del marchio "Agriqualità". In tal caso al comitato devono partecipare anche le aziende di produzione primaria che hanno con le stesse accordi di coltivazione, allevamento o vendita ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.