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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 5
- Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti di agricoltura biologica
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno sessanta aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici tenuto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione agricolo forestale (ARSIA);
b) almeno trenta aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici tenuto dall' ARSIA, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.