Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004
Art. 4
- Requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dei prodotti tradizionali
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno venti aziende per ogni singolo prodotto inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
b) almeno dieci aziende per ogni singolo prodotto inserito nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, unitamente ad uno o più comuni o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.