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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 3
- Requisiti di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una strada dell'olio extravergine di oliva o di una strada degli altri prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP)
1. La rappresentatività delle aziende agricole singole o associate nel comitato promotore è assicurata dalla partecipazione di un numero di aziende corrispondente ad uno dei seguenti criteri:
a) almeno un terzo delle aziende aderenti al sistema di controllo, del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada, con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo autorizzato, che non siano comunque inferiore a venti produttori;
b) almeno un quarto delle aziende aderenti al sistema di controllo del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada, con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo, che non siano comunque inferiori a dieci produttori, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA;
c) almeno cinquantacinque aziende produttrici del prodotto DOP o IGP valorizzato dalla strada con riferimento all'elenco tenuto dall'organismo di controllo, nel caso in cui gli aderenti al sistema di controllo siano pari o superiori alle duecentoventi unità, unitamente ad uno o più comuni o ad una o più province o ad una o più comunità montane o CCIAA.
2. Nel caso in cui una strada valorizzi più di un prodotto DOP o IGP, le quote minime di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere rispettate con riferimento ai singoli prodotti DOP o IGP.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.