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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 28
- Relazioni sulle attività del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione invia, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione programmatica sulle attività da svolgere nel corso dell'anno corredata dall'elenco dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. La relazione è, inoltre, corredata dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla composizione originaria o alla precedente relazione.
2. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte nel corso dell'anno precedente, evidenziando in particolare i dati relativi all'attività di comunicazione e agli interventi per la realizzazione della sagra annuale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.