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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 27
- Revoca dei contributi
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 6 della l.r. 45/2003 la competente struttura della Giunta regionale procede alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
a) nel caso di mancata presentazione della relazione annuale;
b) nel caso in cui la relazione risulti incompleta rispetto agli interventi finanziati;
c) nel caso in cui i finanziamenti non sono stati utilizzati per gli interventi per i quali sono stati concessi;
d) nel caso di mancato rispetto dei tempi per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
e) nel caso di intervenute modifiche al progetto senza l'autorizzazione preventiva della competente struttura della Giunta regionale;
f) nel caso di non rispetto degli impegni assunti;
g) nel caso in cui i centri di informazione, i centri espositivi e di documentazione e gli spazi espositivi e di degustazione non assicurino l'orario minimo di apertura ovvero non utilizzino personale adeguatamente preparato, almeno per tre anni dalla concessione del contributo.
2. Negli appositi bandi sono specificati i casi e le modalità di revoca totale o parziale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.