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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 26
- Revoca del riconoscimento della strada
1. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della strada nei seguenti casi:
a) il comitato promotore non si trasforma in comitato di gestione entro un anno dal riconoscimento della strada;
b) il comitato di gestione non rispetta il disciplinare della strada;
c) il comitato di gestione non valorizza e non promuove i prodotti della strada.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.