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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 17
- Standards minimi di qualità del centro di informazione
1. Il centro di informazione della strada può essere ubicato:
a) nel territorio della strada in locali di immediato accesso stradale o pedonale, tale da essere facilmente riconosciuto e fruibile;
b) al di fuori del territorio della strada in centri di elevata affluenza turistica. In tal caso il centro può essere realizzato e gestito da più strade.
2. Il centro di informazione predispone il materiale informativo della strada e delle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali del territorio della strada.
3. Il centro di informazione dispone di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera, a svolgere attività di informazione.
4. Il centro di informazione è aperto al pubblico per almeno ventiquattro ore settimanali, di cui almeno sei ore comprese tra il sabato e la domenica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.