Menù di navigazione

Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 11
- Standards minimi di qualità degli esercizi autorizzati alla ristorazione e delle imprese turistico-ricettive
1. Gli esercizi autorizzati alla ristorazione e le imprese turistico-ricettive presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) presentare un menù con tutti i prodotti valorizzati dalla strada ed almeno due piatti di cucina locale;
b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.