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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 8/R

Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 10 febbraio 2004

Art. 1
- Nomina e durata in carica della Commissione regionale d'appello
1. La Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, di cui all' articolo 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta dai soggetti individuati dall' articolo 9, comma 1, della l.r. 35/2003 .
3. L'assenza non giustificata per tre sedute, anche non successive, comporta la decadenza dalla nomina.
4. La Commissione ha sede presso una azienda unità sanitaria locale individuata con deliberazione della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.