Sezione I
Art. 76 ter
1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
a) completezza delle informazioni relative all’intervento formativo;
b) riconoscibilità dell’offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
c) certezza dei tempi di erogazione dell’offerta formativa;
d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell’offerta sul territorio;
e) tempestività nell’alimentazione delle informazioni;
f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l’impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l’intervento con la valutazione di cui all’articolo 73 e ogni altra informazione sull’offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l’impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all’offerta formativa programmata.
Art. 77
1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.
Art. 77 bis
1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
c) la durata minima dei percorsi;
d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
e) i livelli professionali degli operatori;
f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;
g) la quota di formazione a distanza;
h) le tipologie di qualifiche conseguibili.
Art. 77 ter
- Obiettivi di apprendimento
1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’ occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
Art. 77 quater
- Articolazione e attività dei percorsi
1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.
Art. 77 quinquies
- Verifica dei requisiti di ingresso
1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attività formativa.
Art. 77 sexies
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione. (163) Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.
3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
c) verificare la soddisfazione dell'utenza.
Art. 78
- Interventi formativi
Art. 79
- Finanziamenti a domanda individuale
1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo
, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (133) Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 46.
Art. 80
- Percorsi formativi e crediti
Art. 81
- Conclusione delle attività formative
Art. 82
- Criteri di composizione della commissione d'esame
Art. 83
- Modalità di lavoro della commissione d'esame
Art. 84
- Indennità per i componenti della commissione d'esame
Art. 85
- Moduli professionalizzanti
Art. 86
- Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale