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Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Capo III
- Attività formative
Sezione I
- Progettazione e realizzazione di percorsi formativi (53)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 5.

Art. 76 ter
- Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica(131)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 44.

1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
a) completezza delle informazioni relative all’intervento formativo;
b) riconoscibilità dell’offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
c) certezza dei tempi di erogazione dell’offerta formativa;
d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell’offerta sul territorio;
e) tempestività nell’alimentazione delle informazioni;
f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l’impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l’intervento con la valutazione di cui all’articolo 73 e ogni altra informazione sull’offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l’impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all’offerta formativa programmata.
Art. 77
1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.
Art. 77 bis
1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
c) la durata minima dei percorsi;
d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
e) i livelli professionali degli operatori;
f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;
g) la quota di formazione a distanza;
h) le tipologie di qualifiche conseguibili.
Art. 77 ter
- Obiettivi di apprendimento
1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’ occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli standard definiti (265)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 13.

dalle normative stesse.
Art. 77 quater
- Articolazione e attività dei percorsi
1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.
Art. 77 quinquies
- Verifica dei requisiti di ingresso
1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attività formativa.
Art. 77 sexies
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione. (163)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.

3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
c) verificare la soddisfazione dell'utenza.
Art. 78
- Interventi formativi
Art. 79
- Finanziamenti a domanda individuale
1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (133)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 46.

Art. 80
- Percorsi formativi e crediti
Art. 81
- Conclusione delle attività formative
Art. 82
- Criteri di composizione della commissione d'esame
Art. 83
- Modalità di lavoro della commissione d'esame
Art. 84
- Indennità per i componenti della commissione d'esame
Art. 85
- Moduli professionalizzanti
Art. 86
- Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale
Sezione I bis
Art. 86 bis
- Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:
a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 17 ter, comma 7, della l.r. 32/2002;
e) predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio;
f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale;
g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante.
2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare:
a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g);
b) alla Regione e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all'articolo 86 quater decies.
Art. 86 ter
Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;
c) non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, (296)

Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.

per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a:
a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008;
b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l’attività da svolgere durante il tirocinio;
c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego;
d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all’articolo 86 quater, comma 3;
e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1.
4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.
5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.
6 bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, indicando tale scelta nella convenzione di cui all’articolo 86 octies, comma 1. (297)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.

Art. 86 quater
Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:
a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;
b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l’assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;
c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all’interno del progetto formativo. (298)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.

3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio. (299)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.
Art. 86 quinquies
Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso
1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfetario può essere ridotto fino a 300,00 euro mensili. (300)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 18.

2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.
Art. 86 sexies
Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore
1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;
b) coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;
d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.
3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.
Art. 86 septies
Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante
1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi. (301)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 19.

2. Per i soggetti ospitanti elencati all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista.
3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) vigila sulla regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5.
d bis) promuove e supporta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo anche coordinandosi con gli altri dipendenti del soggetto ospitante. (302)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 19.

4. Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante.
Art. 86 octies
Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale
1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:
a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
c) la durata e l’orario di svolgimento giornaliero e settimanale (303)

Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 20.

del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali;
e) le modalità di svolgimento del tirocinio;
f) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
g) la sede di svolgimento e il settore di attività;
h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.
6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies.
7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3.
8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente.
Art. 86 nonies
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento all’unità operativa dove è attivato il tirocinio,(304)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.

è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;
4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni professionali, (304)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.

iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall’articolo 86 decies per i soggetti ospitanti privati, con arrotondamento all’unità superiore.(305)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.

2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato con arrotondamento all’unità superiore. (305)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.

3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato. (306)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.

3 bis. Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivi, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002 e i tirocini di inclusione sociale. (307)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.

Art. 86 decies
Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati
1. I soggetti ospitanti privati di cui all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;
b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;
c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;
d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.
Art. 86 undecies
Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino
1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l’impiego la registrazione dell’esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 66 bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l’impiego, il tirocinante presenta la relazione finale.
Art. 86 duodecies
Informazione e monitoraggio
1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini.
2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull’andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali.
3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.
Art. 86 terdecies
Interruzione del tirocinio
1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.
2. L’interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti.
Art. 86 quaterdecies
Violazioni sanabili e non sanabili
1. In attuazione dell'articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.
2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:
a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio;
b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo;
c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato;
d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi;
e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante;
f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell’accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata;
g) agli obblighi relativi all’erogazione del rimborso spese forfettario;
h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies comma 5.
3. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto:
a) del limite dell’età minima del tirocinante;
b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale;
c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c’è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.
4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86 bis a 86 quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante.
5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86 nonies e 86 decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante.
6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.
7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.
Sezione II
Art. 87
- Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (135)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 48.

1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per: (239)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 30.

a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'analisi degli esiti occupazionali.
Art. 87 bis
- Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore (240)

Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 31.

1. La commissione d’esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) un rappresentante dell’istituto scolastico, uno dell’università e uno dell’organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;
c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.
2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all’articolo 66 decies, comma 4.
3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.
4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
Art. 88
Abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

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Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

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Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Note soppresse.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

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Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

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Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

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Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

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Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

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Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

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Note soppresse.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

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Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

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Nota soppressa.

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Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

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. Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

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Nota soppressa.

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