Capo IV
- Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
Art. 153
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono inserire o reinserire nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003 , operano nel rispetto degli articoli 154 e 155.
Art. 154
1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sottoscrivono una convenzione con l’ARTI ai sensi dell’articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 276/2003, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
2. Le tipologie di lavoratori svantaggiati da inserire sono individuate dall’ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando le condizioni di svantaggio e le esigenze del mercato del lavoro.
Art. 155
- Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato
c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;
d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
2) idonea qualifica professionale;
3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;
f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;
g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.
Art. 156
- Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio
Art. 157
- Decadenza dallo stato di disoccupazione
Art. 158
- Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione
Art. 159
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , l’ARTI stipula una convenzione quadro con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
2. La convenzione quadro di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi, le finalità, le modalità, la durata e le condizioni per la stipula delle convenzioni trilaterali disciplinate dagli articoli 160 e 161. La convenzione definisce, altresì, le condizioni e gli effetti del conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate alle cooperative sociali, ai loro consorzi o alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nonché la percentuale massima di copertura della quota d’obbligo per il datore di lavoro conferente.
3. Le tipologie di lavoratori svantaggiati o di lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali o nelle imprese sociali sono individuate dall’ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità o delle condizioni di svantaggio che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
4. I competenti servizi per l’impiego curano l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o dei disabili, individuati ai sensi del comma 3, sulla base di un progetto personalizzato di inserimento concordato e sottoscritto con la cooperativa o l’impresa sociale e con il lavoratore.
5. L’ARTI provvede, con cadenza annuale, al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi effettuati in attuazione degli articoli 160 e 161 e predispone un’apposita relazione, che viene trasmessa al competente settore della Giunta regionale.
Art. 160
1. Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali o ad un’impresa sociale di cui al Sito esternod.lgs. 112/2017 per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, stipula una convenzione trilaterale con la cooperativa sociale, il consorzio o l’impresa sociale e con l’ufficio competente, individuato all’interno delle strutture territoriali del sistema regionale dell’impiego.
2. Le cooperative sociali, i loro consorzi e le imprese sociali, per sottoscrivere le convenzioni trilaterali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti nelle sezioni B o C dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 58/2018 , oppure essere imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017;
b) avere almeno una unità locale situata nel territorio di riferimento dell’ufficio competente di cui al comma 1;
c) non avere in corso procedure concorsuali;
d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;
g) avere ottemperato agli obblighi di cui alla l. 68/1999.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative, consorzi o imprese sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della l. 68/1999.
Art. 161
1. La convenzione trilaterale di cui all'articolo 160, comma 1 deve indicare:
a) le modalità di adesione da parte del datore di lavoro conferente;
b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro nella cooperativa, nel consorzio o nell’impresa sociale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 159, comma 3;
c) la durata della commessa, che non può essere inferiore a dodici mesi.
d) le modalità per la presentazione dell'attestazione dell’effettivo conferimento e del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro conferente e dalla cooperativa, dal consorzio o dall’impresa sociale;
e) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative, i loro consorzi e le imprese sociali al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
f) per i lavoratori disabili, la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario della commessa, ai fini della copertura della quota di riserva;
g) la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente, stabilito dalla convenzione quadro;
h) la riduzione della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente corrispondente al periodo di durata della commessa;
i) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.
2. Il valore unitario della commessa di cui al comma 1, lettera f) al netto dell'IVA deve rispettare un coefficiente di calcolo che tenga conto del costo di produzione annuo, al netto del costo del lavoro del soggetto o dei soggetti con disabilità, del numero dei lavoratori assunti nella cooperativa o impresa sociale in attuazione della convenzione e del costo annuo lordo del lavoratore con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20 per cento a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento retributivo, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi, previsto dal CCNL firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.