Capo I
- Organismi istituzionali
Sezione I
- Commissione regionale permanente tripartita
Art. 96
- Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall' articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002 , la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento. Art. 97
- Nomina e durata in carica
1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (173) Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 3.
e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento. 2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 98
Art. 99
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
Art. 100
- Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all' articolo 98 , è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale. 2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.
Art. 101
- Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.
Art. 102
1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Art. 103
a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 . Art. 104
- Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 ; c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all' articolo 98. Art. 105
- Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 . Art. 106
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 107
- Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell' articolo 100 ; b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 108
- Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 105 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 105 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 109
- Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti
1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori (185) Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 9.
e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall' articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 . Sezione II
- Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 110
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
Art. 111
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Sezione III
- Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili
Art. 112
1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.
Art. 113
- Nomina e durata in carica
1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 112. 3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 114
- Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro
1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera c), (31) Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 21.
è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 . 2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 e all' articolo 103. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 103 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 115
- Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 104. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 116
- Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 105. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.