Titolo IX
Capo I
- Organismi istituzionali
Sezione I
- Commissione regionale permanente tripartita
Art. 96
- Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall' articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002 , la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento. Art. 97
- Nomina e durata in carica
1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (173) Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 3.
e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento. 2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 98
Art. 99
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
Art. 100
- Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all' articolo 98 , è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale. 2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.
Art. 101
- Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.
Art. 102
1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Art. 103
a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 . Art. 104
- Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 ; c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all' articolo 98. Art. 105
- Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 . Art. 106
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 107
- Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell' articolo 100 ; b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 108
- Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 105 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 105 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 109
- Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti
1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori (185) Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 9.
e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall' articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 . Sezione II
- Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 110
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
Art. 111
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Sezione III
- Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili
Art. 112
1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.
Art. 113
- Nomina e durata in carica
1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 112. 3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 114
- Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro
1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera c), (31) Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 21.
è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 . 2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 e all' articolo 103. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 103 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 115
- Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 104. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 116
- Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 105. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Capo II
- Servizi per l'impiego
Art. 117
- Sistema regionale e provinciale per l'impiego
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.
2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.
3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:
a) il centro per l'impiego;
b) il servizio territoriale;
c) lo sportello di prima accoglienza.
4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all' articolo 119 , svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province. 5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.
Art. 118
- Tipologie dei servizi per l'impiego
1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:
b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
e) incontro domanda e offerta di lavoro;
f) gestione del sistema informativo;
g) gestione della struttura.
Art. 119
- Standard minimi di funzionamento dei servizi
1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell' articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono: a) centro per l'impiego:
1.2 prima iscrizione e certificazioni;
2) consulenza e servizi per l' occupabilità:
2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
4) servizi amministrativi per l' occupabilità:
4.1 attività amministrative consulenziali;
4.2 attività amministrative;
4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
5) gestione del sistema informativo:
5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
6) incontro domanda e offerta di lavoro:
6.1 preselezione e selezione del personale;
7) gestione della struttura:
7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
b) servizio territoriale:
1.2 prima iscrizione e certificazioni;
2) consulenza e servizi per l' occupabilità:
2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
4) servizi amministrativi per l' occupabilità:
4.1 attività amministrative consulenziali;
c) sportello di prima accoglienza:
2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all' articolo 121. Art. 120
- Qualità e omogeneità delle prestazioni
1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all' articolo 118. 4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.
Art. 121
- Masterplan regionale dei servizi per l'impiego
1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:
a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all' articolo 119 ; b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all' articolo 120 ; d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.
Capo III
- Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati
Sezione I
- Albo regionale delle agenzie per il lavoro
Art. 122
- Articolazione e tenuta dell'albo
a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".
2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.
Art. 123
- Soggetti autorizzati con provvedimento regionale
1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:
a) le agenzie di intermediazione;
b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:
a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:
a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
b) le camere di commercio;
c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Art. 124
- Regime particolare di autorizzazione
1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003 , non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro. 2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.
3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.
Art. 125
- Requisiti per l'autorizzazione regionale
1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 . 2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003 . 3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003 . 4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003. 5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003 . Art. 126
- Iscrizione all'albo
1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all' articolo 125 . In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all' articolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.
Art. 127
- Autorizzazione provvisoria
1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.
Art. 128
- Autorizzazione a tempo indeterminato
1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.
Art. 129
- Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.
Art. 130
- Competenze professionali
1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
a) almeno quattro unità nella sede principale;
b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
a) almeno due unità nella sede principale;
b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno. 5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
Art. 131
- Locali
1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 123. 2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente. Art. 132
- Pubblicità e trasparenza
1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.
Art. 133
- Comunicazioni
1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.
3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.
4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.
Art. 134
- Divieto di transazione commerciale
1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.
Sezione II
- Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 135
- Definizione di servizi al lavoro
1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:
b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.
Art. 136
- Forme di affidamento dei servizi al lavoro
1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all' articolo 135 , mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità. 2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.
3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.
4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.
Art. 137
- Articolazione e tenuta dell'elenco
1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.
4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.
Art. 138
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ; d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 ; e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:
1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall' articolo 141 ; g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 139
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede situata nel territorio della Regione;
b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ; c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ; d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 140
- Locali
1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 135. 2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente. Art. 141
- Competenze professionali
1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. 2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno. Art. 142
- Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro
1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.
Art. 143
- Domanda di accreditamento
1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore d el presente regolamento.
2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.
3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all' articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Art. 144
- Iscrizione nell'elenco
1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso. 2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso. 3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.
Art. 145
- Durata dell'iscrizione e rinnovo
1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all' articolo 144 , comma 2. 2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.
Art. 146
- Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.
Art. 147
- Comunicazioni
1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.
Art. 148
- Divieto di transazione commerciale
1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.
Sezione III
- Disposizioni comuni
Art. 149
- Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
Art. 150
- Tutela dei dati personali
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
Art. 151
- Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all' articolo 15 del d.lgs. 276/2003 , attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale. Art. 152
- Monitoraggio statistico e valutazione
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.
Capo IV
- Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
Art. 153
- Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall' articolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti. Art. 154
- Procedura per il raccordo pubblico e privato
1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell' articolo 153 , comma 1, a condizione che stipulino una convenzione con ciascuna provincia interessata. 2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.
3. La province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.
Art. 155
- Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. La convenzione quadro di cui all' articolo 154 , comma 2 prevede: c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;
d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) laurea in scienze della formazione;
2) idonea qualifica professionale;
3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;
e) gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;
f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;
g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.
Art. 156
- Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio
1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell' articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003 , decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora: a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;
b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all' articolo 155 , comma 1, lettera c). 2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.
Art. 157
- Decadenza dallo stato di disoccupazione
1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:
a) nei casi di rifiuto indicati all' articolo 156 , comma 1, lettere a), b) e c); b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.
Art. 158
- Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione
1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157 , l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato. 2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.
3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all' articolo 156. Art. 159
- Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale). 2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.
3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.
4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.
Art. 160
- Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili
1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all' articolo 159 e i loro consorzi devono: b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;
c) non avere in corso procedure concorsuali;
d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;
f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.
2. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall' articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge. 68/1999. Art. 161
- Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili
1. La convenzione quadro di cui all' articolo 159 , comma 2 deve indicare: a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall' articolo 159 comma 4; c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ;
d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;
e) le modalità per la presentazione dell'attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall'impresa conferente;
f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;
h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per l'impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;
i) la riduzione della quota d'obbligo per l'impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;
l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.
2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d'impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa.