Titolo VIII
Capo I
Principi generali
Art. 66
Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:
a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all’articolo 66 quater;
c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
Art. 66 bis
Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.
Art. 66 ter
Repertorio regionale della formazione regolamentata
1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:
a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;
b) la tipologia di attestazione finale;
c) le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.
3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.
7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;
b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.
Sezione II
Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze
Art. 66 quater
Repertorio regionale delle figure professionali
1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali.
5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l’apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell’atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 ("Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/2002.
7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.
Art. 66 quinquies
Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) individuazione e validazione delle competenze;
b) dichiarazione degli apprendimenti;
c) certificazione delle competenze.
2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento.
Art. 66 sexies
Individuazione e validazione delle competenze
1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l’impiego competente su istanza dell’interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.
2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso:
a) l’individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all'articolo 66 septies, comma 2;
b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all’articolo 66 septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica.
3. Il centro per l’impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del supporto delle seguenti figure professionali:
a) per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'articolo 66 decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, comma 5.
4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale affinché i centri provinciali per l’educazione degli adulti supportino i centri per l’impiego nell’erogazione dei servizi di cui al presente articolo.
5. L'ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.
Art. 66 septies
Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze
1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
a) anagrafica del richiedente;
b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto;
d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.
3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) modalità di valutazione;
d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto formativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.
Art. 66 octies
Dichiarazione degli apprendimenti
1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di:
a) percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi formativi.
Art. 66 nonies
Certificazione delle competenze
1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato:
a) su richiesta dell’organismo formativo, al termine di un percorso formativo;
2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'articolo 66 decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati:
a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali.
3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione delle competenze con riferimento:
a) alla valutazione delle unità di competenze;
b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche:
b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), e l’importo dell’eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002. (277) Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.
Art. 66 decies
Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:
b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati , tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, dal direttore o dal dirigente regionale che, ai sensi del comma 1, nomina la commissione. (278) Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7. 5. I componenti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza professionale (279) Parola inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali. 6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti:
a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo;
b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies.
10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo.
Art. 66 undecies
Oneri per lo svolgimento dell’esame
1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d’esame di cui all'articolo 66 decies è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
b) numero di unità di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 66 decies sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell’articolo 66 nonies, comma 5, lettera a);
b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
Sezione III
Dichiarazione di equipollenza
Art. 66 duodecies
Dichiarazione di equipollenza
1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell’ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.
2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.
Capo II
- Accreditamento
Sezione I
Art. 67
1. L'accreditamento è il riconoscimento dell’idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002.
2. L'accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.
3. L'accreditamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.
Art. 68
1. E’ istituito l’elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
Art. 69
1. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;
g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
Art. 70
1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:
a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all’articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (190) Lettera aggiunta con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 2.
3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2.
Art. 70 bis
Abrogato.
Sezione II
Art. 71
1. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
b) alla struttura logistica;
c) al sistema di relazioni con il contesto locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento.
Art. 71 bis
1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza nello statuto di finalità formative;
b) adeguata situazione economico-finanziaria;
c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla data dell’atto di accreditamento. (191) Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 3.
Art. 71 ter
1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l’attività formativa;
b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all’utenza;
e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.
Art. 71 quater
1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); (284) Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell’accreditamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1. (284) Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:
a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
Art. 71 quinquies
1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:
a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
d) garantire l’aggiornamento professionale delle figure di presidio;
e) garantire l’efficienza e l’efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.
Art. 72
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
1) il livello di successo formativo;
2) la soddisfazione dell’utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
2.1. modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
2.3. qualità del tutoraggio;
2.4. adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
2.5. qualità delle misure di accompagnamento;
3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all’articolo 72 bis.
Art. 72 bis
1. A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter e della verifica dell’assenza delle cause ostative di cui all’articolo 71 quater (288) Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 11.
, agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti. 2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative e nell’uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative (256) Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 9.
. 4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.
Art. 73
1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
Art. 73 bis
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell’ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all’Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’articolo 52, commi 1e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori – ITS).
Sezione III
Art. 74
- Procedura di accreditamento
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
4. Gli organismi (24) Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo
71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti (124) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 41.
, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.
4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:
a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell’accreditamento;
b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
Art. 75
1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:
b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese;
f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 76;
i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell’esecuzione di attività di formazione professionale;
2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (127) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
della l.r. 32/2002. 3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.(198) Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 9.
5. L’organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
Art. 76
1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.(128) Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;
b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;
4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (129) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
della l. r. 32/2002. 6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell’accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.(162) Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 2.
Art. 76 bis
1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati. (295) Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 15.
Capo III
- Attività formative
Sezione I
Art. 76 ter
1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
a) completezza delle informazioni relative all’intervento formativo;
b) riconoscibilità dell’offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
c) certezza dei tempi di erogazione dell’offerta formativa;
d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell’offerta sul territorio;
e) tempestività nell’alimentazione delle informazioni;
f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l’impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l’intervento con la valutazione di cui all’articolo 73 e ogni altra informazione sull’offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l’impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all’offerta formativa programmata.
Art. 77
1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.
Art. 77 bis
1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
c) la durata minima dei percorsi;
d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
e) i livelli professionali degli operatori;
f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;
g) la quota di formazione a distanza;
h) le tipologie di qualifiche conseguibili.
Art. 77 ter
- Obiettivi di apprendimento
1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’ occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
Art. 77 quater
- Articolazione e attività dei percorsi
1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.
Art. 77 quinquies
- Verifica dei requisiti di ingresso
1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attività formativa.
Art. 77 sexies
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione. (163) Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.
3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
c) verificare la soddisfazione dell'utenza.
Art. 78
- Interventi formativi
Art. 79
- Finanziamenti a domanda individuale
1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo
, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (133) Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 46.
Art. 80
- Percorsi formativi e crediti
Art. 81
- Conclusione delle attività formative
Art. 82
- Criteri di composizione della commissione d'esame
Art. 83
- Modalità di lavoro della commissione d'esame
Art. 84
- Indennità per i componenti della commissione d'esame
Art. 85
- Moduli professionalizzanti
Art. 86
- Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale
Sezione I bis
Art. 86 bis
- Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:
a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 17 ter, comma 7, della l.r. 32/2002;
e) predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio;
f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale;
g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante.
2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare:
a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g);
b) alla Regione e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all'articolo 86 quater decies.
Art. 86 ter
Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;
c) non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, (296) Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.
per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative; d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a:
a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008;
b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l’attività da svolgere durante il tirocinio;
c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego;
d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all’articolo 86 quater, comma 3;
e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1.
4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.
5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.
6 bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, indicando tale scelta nella convenzione di cui all’articolo 86 octies, comma 1. (297) Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.
Art. 86 quater
Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:
a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;
b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l’assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.
Art. 86 quinquies
Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso
2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.
Art. 86 sexies
Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore
1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;
b) coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;
d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.
3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.
Art. 86 septies
Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante
1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi. (301) Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 19.
2. Per i soggetti ospitanti elencati all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista.
3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) vigila sulla regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5.
4. Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante.
Art. 86 octies
Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale
1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:
a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali;
e) le modalità di svolgimento del tirocinio;
f) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
g) la sede di svolgimento e il settore di attività;
h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.
6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies.
7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3.
8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente.
Art. 86 nonies
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;
4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni professionali, (304) Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale; b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall’articolo 86 decies per i soggetti ospitanti privati, con arrotondamento all’unità superiore.(305) Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;
Art. 86 decies
Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati
1. I soggetti ospitanti privati di cui all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;
b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;
c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;
d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.
Art. 86 undecies
Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino
1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l’impiego la registrazione dell’esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 66 bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l’impiego, il tirocinante presenta la relazione finale.
Art. 86 duodecies
Informazione e monitoraggio
1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini.
2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull’andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali.
3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.
Art. 86 terdecies
Interruzione del tirocinio
1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.
2. L’interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti.
Art. 86 quaterdecies
Violazioni sanabili e non sanabili
1. In attuazione dell'articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.
2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:
a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio;
b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo;
c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato;
d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi;
e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante;
f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell’accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata;
g) agli obblighi relativi all’erogazione del rimborso spese forfettario;
h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies comma 5.
3. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto:
a) del limite dell’età minima del tirocinante;
b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale;
c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c’è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.
4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86 bis a 86 quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante.
5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86 nonies e 86 decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante.
6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.
7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.
Sezione II
Art. 87
a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'analisi degli esiti occupazionali.
Art. 87 bis
1. La commissione d’esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) un rappresentante dell’istituto scolastico, uno dell’università e uno dell’organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;
c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.
2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all’articolo 66 decies, comma 4.
3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.
4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
Art. 88
Abrogato.
Capo IV
Sezione I
- Rendicontazione delle spese
Art. 89
1. Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:
a) sistema di rendicontazione a costi reali;
b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
c) sistema dei costi unitari standard.
2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.
Art. 90
- Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione (165) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.
, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3. 2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite. (138) Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 51.
3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione (165) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.
le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3. Art. 91
- Verifica dei rendiconti di spesa
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano alla Regione (166) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 5.
il rendiconto finale di spesa. 3. La deliberazione di cui all’articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l’ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:
a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.
5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Art. 92
- Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono alla Regione (167) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 6.
la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa. 2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Art. 93
- Bilancio consuntivo
1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.
Art. 94
- Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione
1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall’amministrazione;
b) grave inadempimento degli obblighi posti dall’amministrazione;
c) non conformità della tipologia di destinatari dell’intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l’intervento stesso;
d) rifiuto o grave impedimento opposti dall’organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
Sezione II
- Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica
Art. 95
1. La Regione cura (169) Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 8.
il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza. 3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
Art. 95 bis
- Verifiche degli interventi
1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell’ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
2. Nell’ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell’intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.