Titolo VII
- DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Capo I
Art. 52
- Conferenza Regione – Università
Abrogato.
Capo II
Art. 53
1. L’azienda, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.
Art. 54
1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell’organizzazione didattica universitaria.
2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l’Università.
3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all’articolo 53.
4. L’azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.
Art. 55
- Consiglio di amministrazione
2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;
b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;
d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;
f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
h) la determinazione delle tariffe dei servizi;
i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
k) l'accensione ed estinzione di mutui.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.
Art. 56
- Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.
Art. 57
- Il Collegio dei revisori
2. Gli atti dell’azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all’organo che ha approvato l’atto.(40) Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6
3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l’esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell’organo che ha approvato l’atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell’atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L’atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.(40) Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6
4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.
Art. 58
1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.
3. L’incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.
6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 60 ter.
Art. 59
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell’azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all’articolo 10septies della l.r.32/2002.
Art. 60
- Regolamento organizzativo
1. Il regolamento organizzativo dell’azienda, di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:
a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell’azienda;
b) i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell’azienda;
c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell’accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell’informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;
d) la struttura organizzativa dell’azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all’articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;
Art. 60 bis
1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l’elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.
Art. 60 ter
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’azienda.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 55, comma 2, lettera e) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.
Art. 61
1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell’azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell’azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 62
- Utilizzo di beni di altri enti
Art. 63
1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:
a) uguaglianza di trattamento nell’offerta dei servizi agli utenti;
b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell’azienda.
2. L’azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.
3. L’azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell’informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.
Art. 64
- Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.
Art. 65
Abrogato.