Titolo II
- IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO
Capo I
- Caratteristiche del sistema integrato
Art. 5
1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.
2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.
3. Il sistema per l’apprendimento permanente è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56 della l. 92/2012.
Art. 6
1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFR) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l.r. 32/2002.
4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002.
Art. 7
- Regole generali di funzionamento del sistema integrato
1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:
a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;
b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;
c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).
2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.
3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.
4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.
5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.
Capo I bis
Art. 7 bis
- Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:
a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell’articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l’Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dall’IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.
2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.
Art. 7 ter
- Nomina e durata in carica
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 7 quater
- Modalità di funzionamento
1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno.
3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.
Abrogato.