Titolo IX
Capo I
- Organismi istituzionali
Sezione I
- Commissione regionale permanente tripartita
Art. 96
- Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall' articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002 , la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento. Art. 97
- Nomina e durata in carica
1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (173) Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 3.
e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento. 2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 98
Art. 99
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
Art. 100
- Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all' articolo 98 , è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale. 2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.
Art. 101
- Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.
Art. 102
1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Art. 103
a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 . Art. 104
- Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 ; c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all' articolo 98. Art. 105
- Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 , le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 . Art. 106
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 107
- Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell' articolo 100 ; b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 108
- Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 105 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 105 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 109
- Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti
1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori (185) Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 9.
e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall'
articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 . Sezione II
- Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 110
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
Art. 111
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Sezione III
- Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili
Art. 112
1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.
Art. 113
- Nomina e durata in carica
1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 112. 3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 114
- Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro
1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera c), (31) Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 21.
è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 . 2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 e all' articolo 103. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 103 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 115
- Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 104. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Art. 116
- Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 105. 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente: a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo. Capo II
- Servizi per l'impiego
Art. 117
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture territoriali organizzate ai sensi del titolo II, capo II della l.r. 32/2002 .
2. La rete delle strutture territoriali di cui al comma 1 è gestita dall’ARTI ed è costituita da:
3. Le strutture territoriali di cui al comma 2, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive e degli standard minimi definiti dalle carte dei servizi di cui all’articolo 121, svolgono, nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad esse assegnate dall’ARTI.
4. L’ARTI promuove e favorisce l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente. ”.
Art. 118
- Tipologie dei servizi per l'impiego
Art. 119
- Standard minimi di funzionamento dei servizi
Art. 120
1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale attraverso le carte dei servizi di cui all’articolo 121.
2. Le strutture territoriali di cui all’articolo 117, comma 2, sono contrassegnate da un logo unico e sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area di attività di cui all’articolo 18 del d.lgs. 150/2015.
Art. 121
1. La Giunta regionale approva con proprio atto la carta dei servizi dei centri per l’impiego e la carta dei servizi del collocamento mirato, con le quali si definiscono i servizi e i relativi standard minimi di funzionamento ed in particolare:
a) l'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui all’articolo 18 del d.lgs. 150/2015 ;
b) con riferimento a ciascun servizio:
1) le finalità specifiche;
2) le modalità di erogazione;
3) i destinatari e i soggetti interessati;
4) i termini per l’erogazione;
6) le indicazioni relative a chi rivolgersi per l’erogazione;
c) gli indicatori per la misurazione della efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.
Capo III
- Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati
Sezione I
- Albo regionale delle agenzie per il lavoro
Art. 122
1. Le agenzie per il lavoro, per svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, devono essere autorizzate dall’ARTI e iscritte nell’albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002, che (346) Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 23.
è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale: a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".
Art. 123
1. L’ARTI autorizza, secondo le procedure definite dagli articoli da 126 a 128, i soggetti privati e pubblici di cui ai commi 2 e 3 allo svolgimento delle seguenti attività, esclusivamente sul territorio della Regione:
b) ricerca e selezione del personale;
a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.
a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
b) le camere di commercio;
c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Art. 124
- Regime particolare di autorizzazione
1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'
articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003 , non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro. 2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.
3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.
Art. 125
4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del
d.lgs. 276/2003. 5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g)
del d.lgs. 276/2003 . Art. 126
1. I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere l’autorizzazione e iscriversi all’albo delle agenzie presentano la domanda all’ARTI.
2. L’autorizzazione e l'iscrizione sono subordinate alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125, nonché alla dichiarazione del rappresentante legale dell’agenzia di provvedere all’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.
3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione e l’iscrizione all’albo sono definite dall’ARTI.
4. L’ARTI autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.
5. L'iscrizione dell’agenzia nella sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione nelle sub-sezioni IV e V.
Art. 127
- Autorizzazione provvisoria
1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.
Art. 128
- Autorizzazione a tempo indeterminato
1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi l'ARTI (354) Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 28.
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata. 4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.
Art. 129
- Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'ARTI (356) Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 29.
sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia. Art. 130
1. Le agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere, nelle sedi principali e periferiche, personale qualificato nel numero e con le competenze e l’esperienza professionale stabilite dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.
2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell’ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro riduce di un anno la durata dell’esperienza professionale richiesta al comma 1.
3. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
Art. 131
1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici, che hanno le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.
Art. 132
- Pubblicità e trasparenza
1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. Le agenzie per il lavoro comunicano all'ARTI(359) Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 32.
l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie. Art. 133
- Comunicazioni
2. L’ARTI comunica, tramite il nodo regionale del sistema informativo unico nazionale, (360) Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 33.
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio. 4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.
Art. 134
- Divieto di transazione commerciale
1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.
Sezione II
- Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 135
1. L’accreditamento è la procedura mediante la quale è riconosciuta l’idoneità ad essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 20 ter della l.r. 32/2002 , che consente l’erogazione dei servizi al lavoro anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
2. I soggetti accreditati erogano i servizi per il lavoro, individuati dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che non sono riservati ai centri per l’impiego.
Art. 136
- Forme di affidamento dei servizi al lavoro
1. Lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, può essere affidato a soggetti accreditati (362) Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.
, mediante la sottoscrizione di una convenzione o un contratto (363) Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.
, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità. Art. 137
1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti nella sezione regionale e possono operare su tutto il territorio della Regione.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti nella sezione provinciale corrispondente e possono operare esclusivamente nel territorio provinciale in cui si trova la sede operativa avente i requisiti strutturali di cui all’articolo 138 e su tutto il territorio regionale limitatamente alla promozione dei tirocini.
4. L’ARTI provvede alla tenuta dell’elenco e al rilascio del certificato di iscrizione allo stesso, nonché all’iscrizione dei soggetti accreditati nell’albo nazionale.
Art. 138
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati costituiti in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno una unità operativa situata nel territorio della Regione e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali previsti dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;
b) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall'articolo 141.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere all’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.
Art. 139
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
a) sede situata nel territorio della Regione;
c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ; e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 140
- Locali
Art. 141
1. Il personale deve avere un’esperienza professionale non inferiore a due anni acquisita alternativamente nei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, nella formazione professionale, nella ricerca e selezione del personale, nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella ricollocazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell’ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro equivale al requisito dell’esperienza professionale richiesta al comma 1.
Art. 142
1. II soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro presentano la domanda all’ARTI.
2. La domanda contiene l’indicazione dei servizi al lavoro per i quali viene chiesto l'accreditamento, l’ambito territoriale di cui all’articolo 137 e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell’accreditamento e l’iscrizione nell’elenco sono definite dall’ARTI.
4. L’ARTI, verificato il possesso dei requisiti, accredita il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell’elenco.
5. L’ARTI comunica agli interessati il rilascio dell’accreditamento e l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 143
- Domanda di accreditamento
Art. 144
- Iscrizione nell'elenco
Art. 144 bis -
1. I soggetti già accreditati presso un’altra regione che presentano richiesta di accreditamento devono avere almeno una sede operativa in Toscana e dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti indicati agli articoli 138, 139 e 141, ove ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale.
2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
3. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 144 ter -
1. Gli organismi formativi accreditati ai sensi del titolo VIII, capo II possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 138, 139 e 141.
2. Nei casi indicati al comma 1 gli organismi formativi presentano un’autodichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti già dimostrati ai fini dell’accreditamento alla formazione e gli estremi del relativo provvedimento di accreditamento. Gli organismi formativi presentano altresì la documentazione relativa al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l’accreditamento ai servizi per il lavoro.
3. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
4. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
Art. 145
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 146, il soggetto accreditato mantiene l’accreditamento e resta iscritto nell'elenco per tre anni dalla data di iscrizione e l’iscrizione può essere rinnovata per periodi di pari durata.
2. Ai fini del rinnovo di cui al comma 1, il soggetto accreditato conferma all’ARTI, prima della scadenza, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 138, 139 e 141.
3. Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare all’ARTI eventuali variazioni dei requisiti o degli elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento l’ARTI predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dai soggetti accreditati con indicatori specifici sulle performance e sulla qualità dei servizi. ”.
Art. 146
1. L’ARTI verifica in qualsiasi momento il mantenimento del possesso dei requisiti per l’accreditamento di cui agli articoli 138, 139 e 141 e, a tal fine, dispone adeguati controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento o in caso di mancata comunicazione ai sensi dell’articolo 145, comma 3, l’ARTI applica le disposizioni normative nazionali che disciplinano i procedimenti finalizzati alla sospensione e revoca dell’accreditamento dei servizi per il lavoro e le relative conseguenze.
Art. 147
- Comunicazioni
1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.
Art. 148
- Divieto di transazione commerciale
1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.
Sezione III
- Disposizioni comuni
Art. 149
- Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
Art. 150
- Tutela dei dati personali
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
Art. 151
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'
articolo 15 del d.lgs. 276/2003 , e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’ articolo 13 del d.lgs. 150/2015,(376) Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 45.
attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale. Art. 152
- Monitoraggio statistico e valutazione
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.
Capo IV
- Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
Art. 153
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono inserire o reinserire nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003 , operano nel rispetto degli articoli 154 e 155.
Art. 154
1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sottoscrivono una convenzione con l’ARTI ai sensi dell’articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 276/2003, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
2. Le tipologie di lavoratori svantaggiati da inserire sono individuate dall’ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando le condizioni di svantaggio e le esigenze del mercato del lavoro.
Art. 155
- Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato
c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;
d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
2) idonea qualifica professionale;
3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;
f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;
g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.
Art. 156
- Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio
Art. 157
- Decadenza dallo stato di disoccupazione
Art. 158
- Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione
Art. 159
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , l’ARTI stipula una convenzione quadro con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
2. La convenzione quadro di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi, le finalità, le modalità, la durata e le condizioni per la stipula delle convenzioni trilaterali disciplinate dagli articoli 160 e 161. La convenzione definisce, altresì, le condizioni e gli effetti del conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate alle cooperative sociali, ai loro consorzi o alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nonché la percentuale massima di copertura della quota d’obbligo per il datore di lavoro conferente.
3. Le tipologie di lavoratori svantaggiati o di lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali o nelle imprese sociali sono individuate dall’ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità o delle condizioni di svantaggio che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
4. I competenti servizi per l’impiego curano l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o dei disabili, individuati ai sensi del comma 3, sulla base di un progetto personalizzato di inserimento concordato e sottoscritto con la cooperativa o l’impresa sociale e con il lavoratore.
5. L’ARTI provvede, con cadenza annuale, al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi effettuati in attuazione degli articoli 160 e 161 e predispone un’apposita relazione, che viene trasmessa al competente settore della Giunta regionale.
Art. 160
1. Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali o ad un’impresa sociale di cui al Sito esternod.lgs. 112/2017 per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, stipula una convenzione trilaterale con la cooperativa sociale, il consorzio o l’impresa sociale e con l’ufficio competente, individuato all’interno delle strutture territoriali del sistema regionale dell’impiego.
2. Le cooperative sociali, i loro consorzi e le imprese sociali, per sottoscrivere le convenzioni trilaterali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti nelle sezioni B o C dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 58/2018 , oppure essere imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017;
b) avere almeno una unità locale situata nel territorio di riferimento dell’ufficio competente di cui al comma 1;
c) non avere in corso procedure concorsuali;
d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;
g) avere ottemperato agli obblighi di cui alla l. 68/1999.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative, consorzi o imprese sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della l. 68/1999.
Art. 161
1. La convenzione trilaterale di cui all'articolo 160, comma 1 deve indicare:
a) le modalità di adesione da parte del datore di lavoro conferente;
b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro nella cooperativa, nel consorzio o nell’impresa sociale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 159, comma 3;
c) la durata della commessa, che non può essere inferiore a dodici mesi.
d) le modalità per la presentazione dell'attestazione dell’effettivo conferimento e del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro conferente e dalla cooperativa, dal consorzio o dall’impresa sociale;
e) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative, i loro consorzi e le imprese sociali al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
f) per i lavoratori disabili, la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario della commessa, ai fini della copertura della quota di riserva;
g) la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente, stabilito dalla convenzione quadro;
h) la riduzione della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente corrispondente al periodo di durata della commessa;
i) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.
2. Il valore unitario della commessa di cui al comma 1, lettera f) al netto dell'IVA deve rispettare un coefficiente di calcolo che tenga conto del costo di produzione annuo, al netto del costo del lavoro del soggetto o dei soggetti con disabilità, del numero dei lavoratori assunti nella cooperativa o impresa sociale in attuazione della convenzione e del costo annuo lordo del lavoratore con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20 per cento a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento retributivo, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi, previsto dal CCNL firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.