Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 08
1. Ai sensi dell' articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. 36/2001, l'accertamento dell'entrata viene disposto con atto dirigenziale, recante tutti gli elementi necessari per l'esatta identificazione del debitore, delle cause e della scadenza del credito.
2. In ragione della particolare natura delle entrate, l’accertamento avviene mediante comunicazione:
a) in tutte le ipotesi in cui l’atto di accertamento non precostituisce titolo all’entrata ed ha natura puramente esecutiva. Rientrano, in particolare, in tale fattispecie:
1) le entrate tributarie e da sanzioni;
2) le entrate da trasferimento;
3) le entrate derivanti da rapporti disciplinati da norme, contratti o convenzioni in essere, da liquidazioni giudiziarie delle spese legali, da conteggio di interessi su giacenze, da prelevamenti operati sui conti correnti postali, da versamenti spontanei del debitore, e da versamenti di indennità di occupazione;
b) in tutti i casi di entrate extratributarie di importo inferiore a € 25.000,00, ad eccezione delle procedure di revoca o recupero di finanziamenti.
3. Al di fuori dai casi di cui al comma 2, l’accertamento avviene con decreto dirigenziale.
4. Le entrate sono accertate sull'esercizio in cui si prevede che diventino liquide ed esigibili.
5. Le entrate destinate a diventare liquide ed esigibili in anni successivi sono accertate sui relativi esercizi. A tale fine, le scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli.
6. Gli accertamenti di entrata e relative variazioni, contenuti in decreti non perfezionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati, non producono effetti e devono essere disposti nuovamente sull'esercizio in corso.