Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 36
1. La ristrutturazione del debito regionale di cui all'articolo 8, comma 10, della l.r. 36/2001 avviene a seguito di apposita decisione della Giunta regionale che ne definisce i criteri.
2. La ristrutturazione del debito può avvenire tramite:
a) rinegoziazione del debito in essere;
b) estinzione anticipata di mutui e di prestiti obbligazionari in essere e contestuale accensione di appositi nuovi finanziamenti; l'estinzione di prestiti obbligazionari può avvenire anche tramite il loro riacquisto sul mercato mobiliare.
3. In caso di rinegoziazione del debito in essere, l’eventuale derivato finanziario in essere può essere ristrutturato sulla base del nuovo piano di ammortamento con le procedure di cui all’articolo 35. In ogni caso, il derivato finanziario non può prevedere una scadenza posteriore a quella della connessa passività.
Art. 36
1. La ristrutturazione del debito regionale di cui all'articolo 8, comma 10, della l.r. 36/2001 avviene a seguito di apposita decisione della Giunta regionale che ne definisce i criteri.
2. La ristrutturazione del debito può avvenire tramite:
a) rinegoziazione del debito in essere;
b) estinzione anticipata di mutui e di prestiti obbligazionari in essere e contestuale accensione di appositi nuovi finanziamenti; l'estinzione di prestiti obbligazionari può avvenire anche tramite il loro riacquisto sul mercato mobiliare.
3. In caso di rinegoziazione del debito in essere, l’eventuale derivato finanziario in essere può essere ristrutturato sulla base del nuovo piano di ammortamento con le procedure di cui all’articolo 35. In ogni caso, il derivato finanziario non può prevedere una scadenza posteriore a quella della connessa passività.