Titolo V
- GESTIONE DELLE SPESE
Capo I
Art. 38
1 . Ai fini della prenotazione di impegno di cui al comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 36/2001 gli atti di programmazione, di indirizzo o di gestione devono contenere le seguenti indicazioni:
a) la quantificazione complessiva della spesa derivante dal provvedimento;
b) la ripartizione della spesa complessiva, se pluriennale, nei vari anni in cui si prevede venga a maturazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 31 della l.r. 36/2001;
c) le unità previsionali di base (UPB) nel caso di atti di programmazione e, negli altri casi, i capitoli del bilancio in corso ed i corrispondenti dei successivi esercizi, sui quali la spesa deve gravare.
2. In presenza degli elementi indicati al comma 1, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze appone il visto di compatibilità finanziaria e regolarità contabile ed assume la prenotazione di impegno.
3. Gli atti di programmazione e di indirizzo che comportano oneri il cui finanziamento grava su risorse a destinazione vincolata, non ancora acquisite al bilancio regionale ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera a) della l.r. 36/2001, sono vistati positivamente ai fini della compatibilità finanziaria in presenza della formalizzazione dell’atto di assegnazione.
4. Qualora, pur non sussistendo i presupposti per l’assunzione della prenotazione di impegno, un atto di programmazione o di indirizzo sia comunque idoneo a produrre effetti sul bilancio regionale, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze effettua una verifica di compatibilità finanziaria dell’atto, che è esaminato sotto il profilo della coerenza delle previsioni di risorse rispetto al quadro degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale.
Art. 38bis
1. Le prenotazioni di impegno assunte ai sensi dell’articolo 38 possono essere modificate con atti successivi dello stesso organo. Possono essere modificate da parte di organi diversi nei seguenti casi:
a) necessità di minore impegno rispetto alla somma prenotata;
b) necessità di un impegno integrativo conseguente alla quantificazione tecnica della spesa precedentemente stimata.
2. Le variazioni di cui agli articoli 22 e 23 della l. r. 36/2001 possono disporre lo spostamento di una somma prenotata su altro capitolo di bilancio. A tal fine le prenotazioni oggetto di spostamento sono riportate in un apposito elenco allegato all’atto di variazione.
3. Con atto del dirigente può essere disposto, a stanziamento di bilancio invariato, lo spostamento di una prenotazione da un capitolo all’altro nell’ambito della stessa UPB, quando ciò si renda necessario per esigenze di corretta classificazione della spesa, nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica.
Art. 39
1. L'impegno di spesa è assunto con atto del dirigente competente per materia, nei limiti della disponibilità dei capitoli assegnati. L'assunzione dell'impegno comporta la responsabilità del dirigente in ordine:
a) alla legalità della spesa;
b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati;
c) ai criteri di economicità della spesa;
d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
e) alle procedure contabili disposte;
f) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio;
g) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
h) alla effettiva possibilità di realizzazione dell'entrata corrispondente, nel caso in cui l'impegno venga assunto su capitoli correlati a specifici capitoli di entrata.
2. In relazione a quanto disposto dall' art. 30 della legge di contabilità, la legittima assunzione dell'impegno di spesa è data dalla contestuale presenza dei seguenti elementi: a) l'esistenza a carico della Regione di una rapporto obbligatorio passivo;
b) la quantificazione, anche a titolo presunto, della somma dovuta;
c) l'indicazione del creditore, determinato o determinabile;
e) la pertinenza dell'obbligazione all'esercizio nel quale viene assunto l'impegno.
3. In relazione a quanto disposto dall' art. 38 , l'atto di impegno indica inoltre la eventuale prenotazione di impegno cui la spesa si riferisce. 4. Sono assunti sull'esercizio in corso gli impegni per i quali la scadenza della relativa obbligazione è prevista entro il termine dell'esercizio stesso. Salvo quanto disposto dall' art. 40 , gli impegni sono di norma assunti sull'esercizio in corso. a) le somme stanziate in bilancio nella UPB relativa al funzionamento del Consiglio regionale;
b) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri accessori;
c) le rate di ammortamento dei mutui e dei debiti già contratti, conseguenti ad operazioni di indebitamento interessi di preammortamento e relativi oneri accessori;
6. Gli impegni di cui al comma 5 vengono assunti all'inizio dell'esercizio da parte del dirigente competente in materia di spese, a seguito di comunicazione del dirigente competente per materia che indica la somma che si prevede di liquidare entro il termine dell'esercizio. (58) Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 39.
Art. 40
1. Nel caso di impegni riferiti ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri di cui agli artt. 20 e 31 della legge di contabilità, l'atto di assunzione dell'impegno deve indicare, oltre agli elementi di cui al comma 2 dell' art. 39 , le quote a carico di ogni esercizio con le relative scadenze. 2. La struttura organizzativa competente in materia di spese opera la registrazione sul bilancio pluriennale a legislazione vigente degli impegni assunti sugli esercizi successivi. A tale fine, le scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli.
3. Negli atti di impegno è indicato l'intero importo delle obbligazioni, mentre gli impegni di spesa possono essere assunti esclusivamente per gli anni previsti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.
Art. 41
- Assunzione degli impegni di spesa. Procedimento
1. I decreti che comportano impegno di spesa sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per l'apposizione del visto di regolarità contabile e la conseguente registrazione dell'impegno.
2. Il visto di regolarità contabile non è apposto ed il decreto è rinviato al dirigente che lo ha emesso, senza registrazione dell'impegno, nei seguenti casi:
a) insufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) erronea imputazione della spesa;
c) non corretta applicazione contabile della normativa fiscale;
d) violazione di disposizioni della legge di contabilità o del presente regolamento;
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 la struttura competente in materia di spese comunica al dirigente le modifiche e/o le integrazioni da apportare per la regolarizzazione e riproposizione del decreto.
Art. 42
1. L’ordinativo diretto emesso nell’ambito delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici costituisce atto idoneo per l’assunzione dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.
2. L’apposizione del visto contabile e la conseguente registrazione dell’impegno, effettuata ai sensi dell’articolo 41, è condizione necessaria per procedere all’affidamento del contratto.
3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 41, comma 2, la registrazione dell’impegno non è effettuata e l’ordinativo diretto è rinviato al dirigente che lo ha emesso con l’indicazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.
Art. 43
- Cancellazione e riduzione di impegni
1. Nelle ipotesi in cui l'obbligazione in base alla quale l'impegno di spesa è stato assunto viene a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente competente per materia autorizza, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione o riduzione dell'impegno medesimo.
2. Contestualmente alla liquidazione a saldo della spesa, il dirigente competente per materia o il funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura autorizza la riduzione dell'impegno o l'economia del residuo passivo per la somma eccedente quella liquidata.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alla struttura competente in materia di spese per la registrazione.
Capo II
- Liquidazione e ordinazione delle spese
Art. 44
- Liquidazione delle spese
1. La liquidazione consiste nella determinazione del preciso ammontare del debito divenuto liquido ed esigibile e nella individuazione del creditore, sulla base di idonea documentazione.
2. La liquidazione è effettuata con nota del dirigente della struttura competente per materia o del funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura e comporta la responsabilità di chi sottoscrive in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti per la sua liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla conformità delle spesa da liquidare rispetto alla somma impegnata e tuttora disponibile;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa allegata;
e) alla avvenuta verifica circa la regolare esecuzione del servizio o della fornitura con relativa presa in carico, oppure di esito positivo di collaudo, se ed in quanto richiesto;
f) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, dei relativi dati identificativi, nonché delle modalità di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi dell'
art. 49. 3. La nota di liquidazione indica:
a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei alla loro identificazione (codice fiscale, ragione sociale, etc.);
c) le modalità di pagamento;
d) le eventuali ritenute (fiscali, previdenziali, etc.);
f) le eventuali economie di spesa realizzate sull'impegno.
5. Gli atti di liquidazione di spesa sono disposti di norma con nota. La liquidazione è effettuata tramite decreto solo per effetto di specifiche disposizioni od esigenze.
Art. 45
- Registrazione delle liquidazioni. Procedimento
1. Gli atti di liquidazione sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese a mezzo informatico. La trasmissione in forma cartacea permane sino all'introduzione della firma elettronica.
3. La struttura di cui al comma 1:
a) verifica che le somme liquidate sono correttamente imputate ai pertinenti impegni di spesa assunti, che vi è capienza sugli impegni stessi, che la relativa documentazione giustificativa risulta coerente con l'atto di impegno e/o con la documentazione inviata a corredo;
b) verifica che i documenti giustificativi sono contabilmente rispondenti ai contenuti dell'atto di liquidazione e ne controlla la regolarità sotto il profilo contabile e tributario;
c) registra la liquidazione di spesa sulle scritture contabili in esecuzione dell'impegno di spesa su cui la liquidazione viene effettuata.
4. Nelle ipotesi in cui la verifica eseguita ai sensi del comma 3, lett. a) e b), dia esito negativo, non si procede alla registrazione contabile e l'atto di liquidazione viene rinviato con motivate osservazioni alla struttura che lo ha emesso.
Art. 46
- Ordinazione delle spese
1. All'ordinazione dei pagamenti provvede la struttura competente in materia di spese, ai sensi dell' art. 33 della legge di contabilità, sulla base degli atti di liquidazione e osservandone, salvo quanto previsto dagli
artt. 50 e
51 , la successione cronologica.
2. Qualora lo stanziamento di cassa non sia idoneo a coprire la somma liquidata, in luogo della emissione dell'ordinazione si provvede alla richiesta di integrazione del pertinente stanziamento di cassa.
3. L'ordinazione del pagamento alla tesoreria avviene mediante emissione di mandati di pagamento a favore del creditore o dei creditori.
4. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, sono sottoscritti dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di spese o dal funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura ed indicano:
b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
c) la gestione di competenza o residui;
d) il creditore o i creditori, la ragione o denominazione sociale e la forma giuridica, il codice fiscale;
e) la sede o l'indirizzo e le modalità di estinzione;
f) l'importo lordo da pagare, indicato in cifre e lettere;
g) la causale del pagamento;
h) l'esercizio cui la spesa si riferisce;
i) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;
l) gli estremi dell'atto di liquidazione;
m) l'importo di eventuali reversali connesse al mandato.
5. I mandati di pagamento collettivi sono quietanzati con firma congiunta dei beneficiari o dei loro delegati.
Art. 47
- Ordinazione delle spese ricorrenti
1. I pagamenti di spese ricorrenti aventi scadenza determinata sono ordinati tramite ruoli di spesa fissa, la cui emissione è disposta con la nota di liquidazione.
2. Nel ruolo di spesa fissa sono indicati, oltre ai dati di cui al comma 4 dell'
art. 46 , le scadenze di ciascun pagamento.
3. Il ruolo di spesa fissa è sottoscritto dal dirigente della struttura competente in materia di spese o dal funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura.
4. Eventuali variazioni nei dati di cui al comma 2 sono tempestivamente comunicate dal dirigente o funzionario che ha effettuato la liquidazione, prima della scadenza del pagamento, con nota scritta da inoltrare anche a mezzo fax alla struttura competente in materia di spese.
(68) Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 45.
5. Il dirigente o il funzionario che ha effettuato la liquidazione, qualora venga a conoscenza della variazione dei dati di cui al comma 2 successivamente alla data del pagamento, deve darne tempestiva comunicazione ai sensi del comma 4 e, se la variazione interessa l'importo pagato, deve contestualmente attivare le procedure per il recupero o per l'eventuale conguaglio.
Art. 48
1. I mandati di pagamento informatici ed i ruoli, prodotti informaticamente e con firma digitale, sono archiviati secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
2. I mandati cartacei con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico, in base al numero di emissione.
3. I documenti giustificativi cartacei si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione dei mandati.
4. Fino alla sostituzione dei documenti cartacei con i documenti informatici, sono archiviati in ordine cronologico crescente i seguenti tipi di atti:
a) ordinativi diretti di spesa;
b) comunicazione ai sensi dell’ articolo 39 comma 5;
c) dichiarazione di economia;
5. Gli atti di cui al comma 4 prodotti informaticamente e con firma digitale si archiviano secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
6. Gli atti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all’articolo 41 della l. r. 36/2001 per quanto concerne la parte della spesa.
Capo III
- Estinzione dei titoli di spesa e gestione dei pagamenti
Art. 49
1. I mandati di pagamento sono estinti dal tesoriere regionale in conformità a quanto previsto dalla convenzione di tesoreria, mediante:
a) pagamento in contanti presso il tesoriere, con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, sulla base di documentazione idonea a comprovare tali qualità;
b) versamento su conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari o ai relativi rappresentanti legali, ovvero ai soggetti mandatari o formalmente delegati, specificando l’intestatario del conto da accreditare. Per questi pagamenti la scrittura informatica apposta dal tesoriere attestante l’esecuzione del titolo costituisce quietanza;
c) emissione, a richiesta del creditore e con assunzione a suo carico di rischio e spese, di assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con spese a suo carico; la dichiarazione di emissione è apposta dal tesoriere con le stesse modalità di cui alla lettera b);
d) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute da effettuare a qualsiasi titolo sui pagamenti.
2. Le disposizioni di pagamento di cui al comma 1 si intendono eseguite:
a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di pagamento in contanti;
b) alla data del versamento in conto corrente postale, ovvero della commutazione in assegno circolare;
c) alla data di disposizione del bonifico da parte del tesoriere, nel caso di versamento su conto corrente bancario o postale; qualora l'accredito debba effettuarsi in data certa prestabilita lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.
3. I titoli di spesa non pagati entro il penultimo giorno feriale dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in:
a) assegno circolare non trasferibile, nel caso di pagamento disposto in contanti;
b) quietanza di entrata negli altri casi.
4. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa commutati ai sensi del comma 3 si considerano pagati.
5. Decorsi tre mesi senza che l’assegno emesso ai sensi del comma 3 lettera a) sia incassato dal beneficiario, il tesoriere provvede a reintroitare le somme sul bilancio regionale.
Art. 50
- Priorità dei pagamenti in carenza di fondi
1. In caso di carenza momentanea di fondi di cassa, l'emissione dei mandati ed il pagamento dei titoli di spesa già consegnati al tesoriere avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) stipendi del personale e pagamenti ad essi assimilati (borse di studio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
c) rate di ammortamento dei mutui, prestiti, ed altre forme di indebitamento;
d) obbligazioni il cui mancato adempimento comporti penalità.
Art. 51
- Controllo dei flussi di cassa
1. Nel corso dell'esercizio finanziario, la Giunta regionale può introdurre disposizioni specifiche di razionalizzazione e contenimento dei pagamenti, in relazione ad esigenze di controllo dei flussi di cassa e di una migliore gestione di tesoreria, nonché ai fini del concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea, ai sensi dell'
art. 2 comma 1 della legge di contabilità.
Capo IV
- Residui passivi ed economie di spesa
Art. 52
- Accertamento dei residui passivi
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale i dirigenti indicano, nella materia di propria competenza, i residui da iscrivere nel relativo conto, attestando la sussistenza di debiti di pari importo.
2. A tali fini, la struttura organizzativa competente in materia di spese trasmette a ciascun Dipartimento l'elenco delle somme ancora disponibili sugli impegni assunti nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e negli anni precedenti.
3. In relazione alle spese di cui all'
art. 39 comma 5, sono mantenute a residuo le somme non liquidate entro il termine dell'esercizio, a condizione che il dirigente competente per materia attesti la loro pertinenza a debiti maturati nell'esercizio a carico dell'Ente.
Art. 53
- Residui passivi perenti
1. I residui passivi relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro il secondo ed il settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno è stato assunto si considerano perenti agli effetti amministrativi.
2. L'eliminazione delle somme perenti dal conto residui è effettuata d'ufficio all'atto della predisposizione del rendiconto generale.
3. Le somme perenti richieste dai creditori sono direttamente imputate agli stanziamenti di competenza degli appositi capitoli a seconda che si tratti di spese correnti o in conto capitale, e di spese già finanziate con risorse proprie o con risorse a specifica destinazione.
4. A seguito
(71) Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 48.
di liquidazione predisposta dal dirigente competente per materia, recante l'attestazione che il debito non si è estinto per prescrizione o per altra causa e l'indicazione del capitolo di cui al comma 3, la struttura competente in materia di spese procede d'ufficio all'assunzione del nuovo impegno di spesa sul pertinente capitolo, verificandone la corretta imputazione sulla base dell'originaria scrittura contabile riferita al residuo caduto in perenzione.
5. Per quanto non espressamente previsto al comma 4, l'impegno e la liquidazione delle somme cadute in perenzione è effettuata secondo le procedure di cui agli
artt. 44 e
45. Art. 54
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale, i dirigenti che hanno proposto gli atti da cui hanno avuto origine le prenotazioni di impegno indicano con specifica comunicazione l’esatto importo da riportare sulla competenza del nuovo bilancio ai sensi dell’articolo 34 comma 6, lettera b) della l.r. 36/2001. Nella stessa comunicazione i dirigenti possono chiedere che siano reiscritte sulla competenza dell’esercizio successivo le prenotazioni di impegno diverse da quelle previste dall’articolo 31bis comma 2 della l.r. 36/2001 e assunte su fondi a destinazione vincolata.
2. Il riporto sulla competenza del nuovo bilancio è finalizzato alla sola conclusione delle attività per le quali le prenotazioni di impegno erano state assunte.
3. Per garantire la continuità della gestione, formano oggetto del riporto previsto dall’articolo 34, comma 6 lettera b) della l.r. 36/2001 anche le somme prenotate in relazione ad atti di competenza del Consiglio regionale il cui procedimento di approvazione non si sia concluso entro l’esercizio in corso.
4. E’ escluso il riporto delle economie di spesa su fondi a destinazione vincolata quando gli stessi abbiano esaurito la finalità specifica.
Capo V
- Disciplina delle aperture di credito
Sezione I –
Disposizioni generali
Art. 55
- Aperture di credito
1. Il Dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di dirigenti, funzionari regionali, o commissari di cui alla
legge regionale n. 53 del 31 ottobre 2001 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), che assumono la denominazione di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti tipologie di spese:
a) spese fisse, indennità di missione e di trasferimento;
b) spese per occorrenze straordinarie per le quali il pagamento debba essere in contanti;
c) spese per le quali le leggi regionali espressamente autorizzano il ricorso alle aperture di credito.
Art. 56
- Autorizzazione all'apertura di credito
1. Il decreto dirigenziale che autorizza l'apertura di credito contiene i seguenti elementi:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) l'ammontare dell'apertura di credito;
c) il capitolo di imputazione;
d) la durata dell'apertura di credito, in ogni caso non superiore all'esercizio finanziario;
e) l'istituto bancario tesoriere o l'eventuale agenzia bancaria presso cui domiciliare l'apertura di credito;
f) nome, cognome, numero di matricola e categoria di inquadramento del funzionario delegato nel caso di dipendenti; nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale negli altri casi;
g) nominativo del funzionario delegato supplente, con i dati di cui alla lett. f); in mancanza di tale indicazione il funzionario delegato non può essere sostituito da altro dipendente.
2. A seguito della nomina il funzionario delegato ed il supplente depositano presso il tesoriere regionale la propria firma, autenticata dal dirigente competente in materia di spese, e ricevono il supporto cartaceo ed informatico necessario per la gestione contabile dell'apertura di credito.
3. In caso di decadenza o rimozione dall'incarico del funzionario delegato, il funzionario delegato supplente subentra nelle funzioni sino alla nomina del nuovo titolare. In caso di decadenza o rimozione dall'incarico del funzionario delegato supplente, il dirigente che ha autorizzato l'apertura di credito provvede alla nomina di un nuovo supplente.
Art. 57
1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell’eventuale supplente mediante ordine di accreditamento.
2. L’ordine di accreditamento viene disposto alternativamente:
a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio;
b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale.
3. L’ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi :
a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento;
b) il numero del capitolo di bilancio;
c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente;
d) la piazza di pagamento;
e) l’oggetto della spesa;
f) l’ ammontare dell'accreditamento;
g) gli estremi dell'atto che autorizza l'apertura di credito.
4. L'ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all'emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall' articolo 58.
Art. 58
- Mandati di pagamento e buoni di prelevamento
1. Il funzionario delegato, nell'ambito delle somme accreditate in suo favore, effettua i pagamenti mediante:
a) mandati di pagamento intestati ai creditori pagabili dal tesoriere regionale ed estinguibili nelle forme previste dall'
art. 49 ;
b) buoni di prelevamento in contanti in favore proprio o del supplente per i pagamenti diretti, nei limiti strettamente necessari alle esigenze di pagamento delle spese di minimo ammontare o aventi carattere di urgenza.
2. I mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento, debitamente sottoscritti dal funzionario delegato o dal supplente, contengono:
a) il luogo e la data di emissione;
b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
c) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata e gli estremi dell'ordine di accreditamento;
d) l'oggetto del pagamento, per i soli mandati;
e) nel caso di pagamento a terzi creditori, il nominativo degli stessi, la ragione o denominazione sociale e la forma giuridica, il codice fiscale, la sede o l'indirizzo, l'indicazione dell'istituto tesoriere e le modalità di estinzione del titolo di spesa;
f) l'importo netto da pagare, indicato in cifre e lettere;
g) l'importo lordo con l'indicazione delle eventuali ritenute;
h) l'importo totale dei mandati e buoni di prelevamento già emessi precedentemente, l'importo del mandato, l'importo totale dopo l'emissione dello stesso e la disponibilità residua;
3. Contestualmente all'emissione di un mandato di pagamento cui sono connesse ritenute fiscali e/o previdenziali, il funzionario delegato provvede alla emissione di mandato di importo corrispondente alle ritenute stesse a favore del tesoriere regionale, con commutazione in quietanza di entrata sui pertinenti capitoli del bilancio regionale. Il versamento di tali ritenute è effettuato dalla struttura organizzativa competente in materia di spese.
4. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni di prelevamento emessi dal funzionario, debitamente quietanzati dai beneficiari, vanno ad estinguere progressivamente l'apertura di credito e costituiscono quietanza dell'ordine di accreditamento relativo.
5. I mandati di pagamento sono estinti dal tesoriere regionale in conformità a quanto previsto al Capo III del presente Titolo.
Art. 59
- Aumento o diminuzione dell'apertura di credito
1. Il dirigente competente per materia può autorizzare con decreto aumenti o diminuzioni dell'apertura di credito, in relazione alle effettive esigenze di pagamento del funzionario delegato.
Art. 60
- Adempimenti di gestione dell'apertura di credito
1. l funzionario delegato, nella gestione dell'apertura di credito, osserva i seguenti adempimenti:
a) tiene, in relazione ad ogni apertura di credito, le scritture contabili, con cui registra i pagamenti effettuati; le registrazioni sono effettuate in ordine cronologico, al fine di riscontrare immediatamente, per ogni pagamento, la disponibilità residua sull'apertura di credito;
b) tiene l'archivio delle copie dei mandati emessi, suddivisi per capitolo;
c) verifica che la tesoreria regionale restituisca al suo ufficio copia dei mandati evasi con la data dell'effettivo pagamento;
d) ritira presso la tesoreria i mandati non eseguiti alla fine dell'esercizio e provvede al loro annullamento;
e) accerta, ai fini della ordinazione del pagamento, che la liquidazione della spesa sia stata effettuata correttamente;
Art. 61
- Sostituzione del funzionario delegato
1. Il dirigente competente per materia può disporre con decreto la sostituzione del funzionario delegato. Il decreto indica:
a) la data di cessazione dall'incarico;
b) i dati identificativi del funzionario delegato e dell'eventuale supplente.
2. Se la sostituzione è effettuata in corso di esercizio il decreto di cui al comma 1 autorizza il ritiro dell'apertura di credito al funzionario delegato uscente e la successiva riemissione a nome del subentrante.
Art. 62
- Presentazione del rendiconto e termini di scadenza
1. Il funzionario delegato trasmette distintamente per ogni apertura di credito:
a) nel caso di cui all’articolo 57 comma 2 lettera b), l’entità delle spese sostenute al termine dell’esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura organizzativa competente in materia di spesa;
b) nei casi di cui all’articolo 57 comma 2 lettere a) e b), il rendiconto delle spese sostenute, nel termine di trenta giorni dalla scadenza dell’esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura regionale competente in materia di riscontri delle gestioni dei funzionari delegati. (88) Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R, art. 4.
2. Se nel corso dell'esercizio l'accreditamento si è esaurito oppure è venuta meno la qualifica di funzionario delegato il termine di cui al comma 1 lett. a) coincide con la data di esaurimento dell'apertura di credito o di cessazione del funzionario delegato; il termine di cui al comma 1 lett.b) decorre da tali date.
3. Il ritardo nella presentazione del rendiconto, qualora non sia dovuto a cause di forza maggiore, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è sanzionabile come illecito disciplinare, indipendentemente dagli esiti del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
Art. 63
1. Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene:
a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;
b) gli estremi dell'ordine di accreditamento;
c) l'entità dei fondi amministrati;
d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento;
e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto.
2. Al rendiconto sono allegati:
a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati;
b) i mandati di pagamento annullati;
c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito.
3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.
Art. 64
1. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilità grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate.
2. La struttura organizzativa di cui all' articolo 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture.
3 La struttura organizzativa di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) effettua il controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.
4. Qualora in sede di riscontro di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarità nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato è invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi.
5. Se il rendiconto non è approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.
Sezione II –
Funzionario delegato del Centro direzionale
Art. 65
1. Il Funzionario delegato del Centro direzionale è il funzionario regionale, assegnato alla Direzione generale Bilancio e Finanze ed individuato con decreto del Direttore generale, cui è affidata, mediante aperture di credito disposte in suo favore, la gestione delle spese concernenti il funzionamento degli uffici e il pagamento di competenze accessorie del personale.
2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento:
a) di spese relative alla fornitura di beni, servizi e lavori di manutenzione necessari al funzionamento degli uffici;
b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa;
c) di indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa;
Art. 66
- Anticipazione di somme
1. Il funzionario delegato del Centro direzionale, nell'ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, può anticipare somme al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed ai dipendenti regionali per l'effettuazione di minute spese di ufficio, spese di missione e trasferta o altre spese per le quali sia richiesto l’immediato pagamento. (92) Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R, art. 8.
2. Le somme anticipate per missioni e trasferte ai dipendenti regionali sono recuperate dalla struttura organizzativa competente in materia di trattamento economico del personale. Le restanti somme anticipate ai sensi del comma 1 sono integralmente recuperate a cura del Funzionario delegato del Centro direzionale in sede di liquidazione delle relative spese, debitamente documentate.
Capo VI
- Erogazione diretta delle spese di modesto importo
Art. 67
1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa può essere istituita una cassa economale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:
a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile;
b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale è utilizzata per le seguenti tipologie di spesa:
a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto;
b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi;
c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge;
e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio;
f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto.
4. La dotazione di ciascuna cassa economale non può essere superiore ad Euro 25.000,00. Essa è costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilità speciale a titolo di anticipazione.
5. La cassa economale non può essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale.
6. Il funzionario incaricato è direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarità delle scritture.
Art. 68
1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti.
2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.
Art. 69
- Documentazione dei pagamenti
1. Il pagamento delle spese deve essere di norma documentato con fattura quietanzata; nel caso non sia possibile il rilascio di fattura, sono ammissibili altri documenti fiscalmente idonei.
2. Per spese non superiori a Euro 25, nei casi in cui non sia possibile acquisire la documentazione di cui al comma 1, la spesa è comprovata da una dichiarazione sottoscritta dal dipendente che la ha sostenuta.
Art. 70
1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l'ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa.
2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all' articolo 69, è presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e dà discarico delle spese in esso registrate.
3. Ove siano riscontrate irregolarità, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.
Art. 71
1. Fermo restando il rispetto delle normative in materia di contratti pubblici e di ordinamento contabile, possono essere utilizzate carte di credito aziendali per il pagamento delle seguenti spese :
a) spese di missione e rappresentanza degli assessori;
b) spese di missione dei dipendenti;
c) spese di funzionamento, qualora la carta di credito sia l’unico strumento di pagamento.
2. L’utilizzo delle carte di credito aziendali è soggetto a rendicontazione alla struttura competente in materia di spese.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di rilascio della carta di credito aziendale.
Titolo V bis
Art. 71 bis
1. La copertura finanziaria delle leggi di spesa nonché di quelle che riducono il gettito delle entrate, prevista dall’articolo 11 della l. r. 36/2001, è verificata dalla competente struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze sulla base dell’articolato della proposta di legge e della relazione tecnica predisposti dal settore competente per materia.
2. Non costituisce attestazione di copertura finanziaria l’esame effettuato dalla stessa struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze sul documento preliminare della proposta di legge, da trasmettersi al Consiglio regionale in attuazione dell’articolo 48 dello Statuto.
Art. 71 ter
2. La Giunta regionale adotta con propria decisione le direttive e lo schema tipo per la redazione della relazione tecnica.