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Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Titolo III
- GESTIONE DELLE ENTRATE
Capo I
- Accertamento delle entrate
Art. 08
1. Ai sensi dell' articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. 36/2001, l'accertamento dell'entrata viene disposto con atto dirigenziale, recante tutti gli elementi necessari per l'esatta identificazione del debitore, delle cause e della scadenza del credito.
2. In ragione della particolare natura delle entrate, l’accertamento avviene mediante comunicazione:
a) in tutte le ipotesi in cui l’atto di accertamento non precostituisce titolo all’entrata ed ha natura puramente esecutiva. Rientrano, in particolare, in tale fattispecie:
1) le entrate tributarie e da sanzioni;
2) le entrate da trasferimento;
3) le entrate derivanti da rapporti disciplinati da norme, contratti o convenzioni in essere, da liquidazioni giudiziarie delle spese legali, da conteggio di interessi su giacenze, da prelevamenti operati sui conti correnti postali, da versamenti spontanei del debitore, e da versamenti di indennità di occupazione;
b) in tutti i casi di entrate extratributarie di importo inferiore a € 25.000,00, ad eccezione delle procedure di revoca o recupero di finanziamenti.
3. Al di fuori dai casi di cui al comma 2, l’accertamento avviene con decreto dirigenziale.
4. Le entrate sono accertate sull'esercizio in cui si prevede che diventino liquide ed esigibili.
5. Le entrate destinate a diventare liquide ed esigibili in anni successivi sono accertate sui relativi esercizi. A tale fine, le scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli.
6. Gli accertamenti di entrata e relative variazioni, contenuti in decreti non perfezionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati, non producono effetti e devono essere disposti nuovamente sull'esercizio in corso.
Art. 09
- Accertamento delle entrate tributarie e da trasferimenti
1. L'accertamento delle entrate tributarie è effettuato:
a) periodicamente, con atto del dirigente competente in materia di tributi, nei casi in cui l'importo annuo dell'entrata tributaria è determinato dall'attività impositiva dell'ufficio regionale;
b) a seguito della riscossione, direttamente dal dirigente competente in materia di entrate, nei casi in cui l'importo del tributo è determinato dall'autoliquidazione da parte del contribuente;
c) al momento in cui sorge il diritto alla riscossione, con atto del dirigente competente in materia di tributi, nel caso di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
2. L'accertamento delle entrate da trasferimenti è effettuato a seguito del provvedimento di assegnazione delle relative risorse da parte del soggetto finanziatore:
a) dal dirigente competente nella materia cui l'entrata si riferisce, nel caso di entrate con vincolo di destinazione;
b) direttamente dal dirigente competente in materia di entrate negli altri casi.
Art. 10
- Accertamento delle entrate extratributarie
1. L'accertamento delle entrate extratributarie è effettuato dal dirigente competente nella materia cui l'entrata si riferisce:
a) per le entrate da obbligazioni pluriennali, all'atto del perfezionamento dell'obbligazione e, negli anni successivi, in forma cumulativa all'inizio dell'esercizio;
b) per le entrate da recuperi e rimborsi, contestualmente all'atto che determina l'importo dello specifico recupero o rimborso;
c) per le altre entrate extratributarie, in forma cumulativa a seguito della riscossione.
2. L'accertamento delle entrate di cui al comma 1, lett. b), contiene
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale e/o p. IVA, indirizzo del debitore, ovvero ragione sociale e codice fiscale e/o partita I.V.A., sede;
b) importo del credito;
c) capitolo di imputazione al bilancio regionale;
d) termine massimo di pagamento, alla scadenza del quale il credito diverrà esigibile e potrà essere avviata la procedura di riscossione;
e) assoggettabilità ad interessi o, in alternativa, non assoggettabilità ad interessi ai sensi dell'articolo 18 bis; (20)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 2.

f) modalità di pagamento;
g) procedura coattiva di riscossione prevista per le ipotesi di omesso pagamento.
4. In caso di accertamento di una somma della quale non sono individuati o individuabili con esattezza il debitore od i debitori, oppure l'importo del singolo credito, il decreto o la comunicazione indicano gli elementi di cui alle lett. b) e c) del comma 2 per l'importo complessivo presunto, rinviando l'esatta indicazione degli elementi mancanti ad una nota successiva, sottoscritta dal dirigente responsabile per materia ed indirizzata alla struttura competente in materia di entrate.
5. Nel caso delle entrate di cui alle lettere a) e c) del comma 1 il dirigente competente per materia provvede a gestire il rapporto con i debitori conformandosi alle disposizioni di cui al comma 2 e all’articolo 18 in quanto applicabili. (22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 2.

Art. 11
1. Le entrate derivanti da alienazioni e da ricorso al credito sono accertate dal dirigente competente per materia contestualmente al provvedimento che dispone la stipulazione del relativo contratto.
2. Nel caso di indebitamento con oneri a carico di terzi e specifico vincolo di destinazione di spesa, l’accertamento è disposto dal dirigente competente in materia di finanze a seguito dell’acquisizione delle risorse in bilancio.
3. Le entrate derivanti da trasformazioni di capitali sono accertate contestualmente al provvedimento che autorizza la trasformazione.
4. Le entrate da contabilità speciali sono accertate al momento dell’incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.
Capo II
- Riscossione e versamento delle entrate
Sezione I
– Adempimenti contabili
Art. 12
- Riscossione
1. Le entrate tributarie e le entrate da trasferimenti statali, il cui accredito avviene sulla contabilità speciale infruttifera presso le sezioni provinciali di tesoreria, sono riscosse all'atto stesso dell'accredito disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le entrate tributarie diverse da quelle indicate al comma 1 e le altre entrate sono riscosse all'atto del pagamento della relativa somma al tesoriere o ad altro ufficio, ente o soggetto autorizzato in base a legge, regolamento o contratto.
3. Le entrate da compartecipazioni della UE/Stato a programmi comunitari sono riscosse all'atto del trasferimento sul conto corrente intestato alla Regione Toscana presso il ministero dell'Economia e delle Finanze. (3)

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R, art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 4.

Art. 13
- Versamento
1. Il versamento si realizza quando le somme costituenti l'entrata sono trasferite alla cassa regionale. Si intendono pertanto versate
a) le somme pagate al tesoriere regionale, direttamente dal debitore o riversate (24)

Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 5.

da altro ufficio, ente o soggetto autorizzato alla riscossione in base a legge, regolamento o contratto;
b) le somme che, sebbene non trasferite materialmente al tesoriere, entrano nella piena disponibilità dello stesso mediante accredito sulla contabilità speciale infruttifera presso le sezioni provinciali di tesoreria. (25)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 5.

Art. 14
- Reversale di incasso
1. La reversale di incasso, di cui all' art. 25 , comma 6, della legge di contabilità, è di norma emessa a seguito del versamento ed indica:
a) la data di emissione;
b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
d) la gestione di competenza o residui;
e) l'accertamento cui la reversale si riferisce;
f) il debitore o i debitori, con eventuale indicazione della ragione o denominazione sociale, della forma giuridica, e del codice fiscale;
g) la sede o l'indirizzo e le modalità di riscossione;
h) la somma da riscuotere, indicata in cifre e lettere;
i) la causale del credito;
j) l'esercizio cui l'entrata si riferisce;
k) il capitolo di bilancio cui l'entrata è imputata;
l) l'importo di eventuali mandati connessi all'ordinativo di riscossione.
2. Qualora, per carenza negli elementi del versamento, le somme pervenute alla tesoreria regionale non siano esattamente imputabili allo specifico capitolo di bilancio, tali somme sono incassate su apposito accertamento assunto sulle partite di giro in attesa dell'esatta imputazione.
Art. 15
- Controlli sulla realizzazione delle entrate
1. Nel corso dell'esercizio finanziario le strutture organizzative competenti nella materia cui si riferisce l'entrata predispongono verifiche sulla attendibilità delle previsioni effettuate in bilancio ed eseguono il controllo sulla esattezza e puntualità delle riscossioni e dei versamenti da parte dei soggetti che vi sono tenuti, secondo modalità e tempi stabiliti con atto del dirigente responsabile.
Art. 16
1. Le reversali d’incasso prodotte e con firma digitale si conservano mediante gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici volta volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
2. Le reversali d’incasso cartacee con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico della loro emissione.
3. I documenti giustificativi degli incassi si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione delle quietanza del tesoriere.
4. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all'articolo 41 della legge di contabilità, per quanto concerne la parte Entrata.
Sezione II
Art. 17
- Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative (29)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 8.

1. Su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di sanzioni amministrative può concedere con atto amministrativo il pagamento in forma rateizzata del debito derivante dall’avvenuto accertamento o applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di tre a un massimo di trenta rate.
2. Ai fini di cui al comma 1 il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla competente struttura regionale tramite apposita modulistica, allegando alla domanda, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di condizioni economiche disagiate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento del processo verbale di accertamento o dell’ordinanza ingiunzione.
3. La rateazione viene concessa dal dirigente competente tenendo conto del rapporto tra il totale della somma dovuta ed il reddito complessivo annuo a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, secondo i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso la rateazione non viene concessa per debiti inferiori ad euro 200,00 per le persone fisiche ed euro 1.000,00 per le persone giuridiche.
4. Le somme oggetto di rateazione ai sensi del presente articolo non sono soggette al pagamento di interessi.
5. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non onorata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
Art. 17bis
1. In caso di tardivo pagamento, inferiore al semestre, della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 21.
2. Qualora il ritardo sia superiore al semestre, si applicano le disposizioni specifiche di cui all’articolo 27 della legge 27 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Sezione III
– Crediti relativi ad entrate extratributarie
Art. 18
1. La richiesta di pagamento è di competenza del dirigente che ha disposto l’accertamento o, se delegato espressamente da questi, del dirigente competente in materia di entrata. Nella richiesta di pagamento vengono precisati al debitore i riferimenti e i termini per richiedere la dilazione, la rateizzazione o una forma mista delle stesse, del pagamento da effettuare, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. Il termine di pagamento è di norma fissato in sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte del debitore, ferma la conservazione degli effetti delle garanzie prestate nei confronti dell’Amministrazione regionale.
3. Sono fatti salvi i diversi termini e condizioni di pagamento stabiliti da norme specifiche o da accordi contrattuali.
Art. 18bis
1. Salvo diversa determinazione congruamente motivata nell’atto di accertamento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e), le somme oggetto di recupero sono maggiorate delle spese di procedura e degli interessi, calcolati dalla data di scadenza del termine di pagamento fino all’adozione dell’atto di recupero ed in base al tasso di interesse legale, ovvero al tasso previsto da più specifica normativa.
2. In deroga al comma 1, per gli enti e le amministrazioni pubbliche il recupero viene effettuato senza maggiorazione di interessi e spese, salvo il caso di obbligo di riversamento degli stessi ad altro soggetto, o l’applicazione di più specifica normativa.
Art. 18ter
- Disciplina delle revoche di contributi regionali concessi mediante organismi intermedi (33)

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 12

1. La revoca di contributi regionali erogati ai beneficiari mediante l’intervento di organismi intermedi è disposta con atto del dirigente competente per materia.
2. L’eventuale svolgimento da parte di tali organismi di ulteriori funzioni di gestione dei rimborsi è disciplinata nelle specifiche convenzioni. I termini di pagamento posti e la disciplina della dilazione o della rateizzazione del rimborso si conformano alla disciplina regionale. Il dirigente competente per materia provvede all’accertamento delle somme riversate dagli organismi a seguito dei rimborsi spontanei.
3. In ogni caso, l’attivazione della procedura coattiva di recupero del credito è disposta dal dirigente competente in materia, previo accertamento delle somme da rimborsare, interessi e spese della procedura.
Art. 19
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo una dilazione del termine ultimo di pagamento sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. La dilazione non è concessa agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all’applicazione della disciplina relativa alle compensazioni di cui all’articolo 27.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all’iscrizione a ruolo della somma dovuta, o all’attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell’entrata.
Art. 20
- Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione (35)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 14.

1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo un pagamento in forma rateizzata, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento, nei limiti di cui all’ articolo 19 e sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione determina, tra l’altro, il tetto al di sotto del quale non è concedibile la rateizzazione.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese, oppure viene attivata la diversa procedura di recupero coattivo necessaria in ragione della natura del credito.
5. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche è soggetta ad interessi ai sensi del comma 3.
6. Il dirigente regionale competente in materia di entrata stabilisce ed aggiorna periodicamente con proprio decreto l'importo forfettario da addebitare a titolo di rimborso spese per la concessione della rateizzazione.
Art. 20 bis
- Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione (36)

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 15.

1. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termin e dilazionato.
2. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
3. Per crediti complessivi superiori all’importo definito con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 20 comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la concessione della rateizzazione del pagamento, o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ ultima rata.
4. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.
Art. 21
1. In caso di tardivo pagamento l’Amministrazione può richiedere che la somma sia integrata con gli interessi nel caso in cui l’importo degli stessi, calcolato al tasso legale o al tasso previsto da più specifica normativa, risulti superiore all’ importo minimo richiedibile, ai sensi dell’articolo 32.
2. In ogni caso il pagamento degli interessi non è richiesto agli enti ed alle amministrazioni pubbliche.
Capo III
- Procedure coattive
Sezione I
Art. 22
- Riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative (39)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 18.

1. La procedura di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si attiva mediante iscrizione a ruolo.
2. L'ordinanza-ingiunzione di applicazione di sanzioni amministrative emessa ai sensi dell'articolo 18 della l.689/1981, debitamente notificata al trasgressore e/o all'obbligato in solido nei termini di legge, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo.
3. Si procede all'iscrizione a ruolo della somma determinata dal titolo esecutivo maggiorata degli interessi calcolati, in base alle disposizioni vigenti in materia, dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.
4. Fatte salve le facoltà di ricorso giurisdizionale, il debitore, entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, può inviare all'ufficio competente richiesta di revisione informale del ruolo per i seguenti motivi:
a) avvenuto pagamento della sanzione;
b) mancanza o irregolarità delle notifiche degli atti emessi a suo carico.
5. Nel caso in cui le obiezioni sollevate risultino fondate il competente dirigente, in via di autotutela, procede al discarico della somma iscritta a ruolo.
Art. 23
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposto dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 17.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
Sezione II
– Entrate non tributarie
Art. 24
- Riscossione coattiva delle entrate non tributarie (41)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 20.

1. Decorsi i termini di pagamento, anche dilazionato, o in caso di mancata corresponsione di una rata del pagamento rateizzato, in relazione alla natura del rapporto giuridico, il dirigente competente in materia di entrate attiva la procedura per la riscossione a mezzo ruolo, oppure richiede all’Avvocatura regionale l’attivazione della diversa procedura giurisdizionale di recupero del credito.
2. Le procedure di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti degli enti e amministrazioni pubbliche nei confronti dei quali non vi siano trasferimenti continuativi di fondi.
3. Nel caso in cui prima della notifica della cartella di pagamento intervenga il pagamento integrale delle somme dovute, maggiorate degli interessi fino alla data del pagamento e delle spese per le procedure già avviate, il dirigente competente in materia di entrata interrompe la procedura di recupero coattivo.
Art. 25
- Reclamo
1. Fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti di iscrizione a ruolo il debitore può inoltrare reclamo al dirigente regionale competente in materia di entrate per motivi relativi alla procedura riscossione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della cartella.
2. Nel caso in cui le obiezioni sollevate risultino fondate il dirigente procede, in via di autotutela, al discarico della somma iscritta a ruolo. (42)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 21.

Art. 26
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposta dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 20.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
3. Il dirigente competente in materia di entrate determina con proprio decreto le spese da addebitare forfettariamente per la concessione della rateizzazione.
Sezione III
– Procedure particolari di recupero dei crediti
Art. 27
1. In caso di crediti nei confronti di enti e amministrazioni pubbliche anche di natura tributaria, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 18 comma 2 si procede, in alternativa alle procedure di recupero coattivo, ai sensi dell'articolo 1243 del codice civile, alla compensazione con qualsiasi somma liquida ed esigibile che a qualsiasi titolo la Regione deve al debitore. La compensazione è operata senza maggiorazione di interessi e spese, salvo il caso di obbligo di riversamento degli stessi ad altro soggetto, o l’applicazione di più specifica normativa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei soggetti pubblici o privati, per il recupero di somme trasferite per lo svolgimento di attività delegate o per la gestione di fondi per conto della Regione.
3. Decorso inutilmente il termine di pagamento, in assenza di istanze di dilazione e/o rateazione, la Regione può procedere a compensazione di propri crediti, anche iscritti a ruolo, nei confronti di soggetti privati, qualora il loro credito sia liquido ed esigibile, maggiorati di interessi al tasso legale o al tasso previsto da più specifica normativa. Non viene applicata alcuna maggiorazione nei confronti dei soggetti privati senza prevalente fine di lucro al cui funzionamento la Regione contribuisce in via ordinaria.
4. Dell’avvenuta compensazione è data tempestiva comunicazione al debitore.
Art. 28
- Recupero di quote di contributi cofinanziati
Art. 29
1. Fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta compensazione di cui all’articolo 27, il debitore può presentare reclamo per motivi inerenti la procedura di recupero dei crediti al dirigente regionale competente in materia di entrate.
2. Nel caso in cui le motivazioni addotte dal debitore risultino fondate, il dirigente procede entro venti giorni, in via di autotutela, all'annullamento o alla modifica degli atti di recupero.
Capo IV
- Minori Entrate e Residui Attivi
Art. 30
- Modifica e cancellazione di accertamenti in corso di esercizio (47)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 26.

1. Qualora sia verificata la totale o parziale inesigibilità di un credito accertato, il dirigente competente per materia provvede a richiederne la cancellazione o riduzione, esplicitando i motivi di inesigibilità, con le stesse modalità indicate dall'articolo 8 comma 2.
Art. 31
- Ricognizione dei residui attivi
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale i dirigenti competenti verificano la sussistenza dei crediti regionali e attestano le somme da conservare a residui attivi.
2. La struttura competente in materia di entrate mantiene a residui attivi tutte le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio finanziario che divengano esigibili entro l'esercizio successivo o per le quali sia in corso la procedura di riscossione.
3. Per le somme accertate che divengano esigibili in esercizi successivi, si provvede a rettificare l'originario accertamento, imputandolo all'esercizio di competenza.
4. Gli importi che sono stati accertati in via presuntiva su base annua, senza che siano individuati od individuabili l'importo, la scadenza e/o il debitore, sono oggetto di riscontro contabile in sede di chiusura dell'esercizio, in rapporto con la struttura organizzativa competente per materia.
5. I crediti per i quali siano state esperite senza esito, o con esito parziale, le procedure di riscossione coattiva, sono cancellati dalle scritture finanziarie ed iscritti in quelle patrimoniali.
Art. 32
- Diritti di credito di modesta entità
1. Il limite determinato annualmente con legge di bilancio ai sensi dell' articolo 27 , comma 1, della legge di contabilità non si applica alle entrate tributarie, ivi comprese quelle da sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.
2. Il dirigente regionale competente in materia di entrate dispone con decreto il non accertamento nel conto residui o la cancellazione dal medesimo dei crediti inferiori al limite indicato al comma 1.
3. Il dirigente di cui al comma 2 dispone inoltre con decreto il non accertamento nel conto residui, o la cancellazione dal medesimo, dei crediti aventi valore inferiore al costo della relativa procedura di riscossione, determinato sulla base dell'analisi dei costi degli adempimenti da svolgere nelle specifiche ipotesi.
4. Agli effetti di cui al comma 3 si tiene conto dei seguenti elementi:
a) costo del personale (ore/uomo effettivamente impiegate a costo standard);
b) beni e servizi usati direttamente;
c) eventuali prestazioni necessarie da parte di soggetti terzi;
d) quota di spese generali.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) nel caso di accertamenti che, pur singolarmente inferiori al limite stabilito, sono collegati ad altri accertamenti, ai fini del contestuale incasso di somme con diversa imputazione, per cui l'importo complessivo del credito risulta essere superiore al limite stabilito;
b) nel caso di accertamenti che, pur essendo all'inizio della procedura di riscossione di importo superiore al limite di cui al comma 1, divengano di importo inferiore in conseguenza della variazione del limite stesso nel corso delle procedure di recupero coattive e/o giudiziarie;
c) nel caso di accertamenti relativi a beni e servizi resi dall'Amministrazione previo pagamento diretto.
Art. 32 bis
1. Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di finanza della Direzione generale Bilancio e Finanze, di seguito indicato come dirigente competente in materia di finanza, ricorre al mercato finanziario per l'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio o da specifiche disposizioni statali ed effettua le operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale secondo le disposizioni del presente Titolo.
Art. 33
1. Assunzione dei mutui si provvede mediante procedura aperta di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
2. Alla procedura di cui al comma 1 possono partecipare tutti i soggetti iscritti all'Albo delle banche nonché i soggetti comunitari esercenti attività creditizia ammessa al mutuo riconoscimento di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che alla data di presentazione dell'offerta abbiano effettuato la comunicazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 385/1993.
3. Nel caso di mutui che possono essere contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa, il dirigente di cui al comma 1, indipendentemente dal valore del contratto, ha la facoltà di procedere alla stipulazione dei contratti direttamente con la Cassa medesima, nel rispetto delle ipotesi previste dalla normativa nazionale vigente.
4. Fatte salve motivate situazioni di necessità e urgenza, nei casi di cui ai commi 1 e 2 il dirigente non procede all'aggiudicazione qualora le condizioni economiche dell'offerta risultata migliore siano più elevate di quelle praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti spa.
Art. 34
1. La Regione può effettuare:
a) emissioni obbligazionarie rientranti nell’ambito di uno o più programmi di emissione di titoli obbligazionari regionali in Euro (EMTN programme);
b) emissioni obbligazionarie singole (stand alone).
2. In entrambi i casi di cui al comma 1 le obbligazioni possono essere collocate sul mercato o sottoscritte a fermo.
3. Le sottoscrizioni a fermo possono essere riservate a investitori istituzionali, quali banche, intermediari finanziari ed altri investitori, oppure possono essere destinate alla sottoscrizione da parte di investitori non istituzionali.
Art. 34bis
1. La Giunta regionale, con apposita decisione, può disporre l'assunzione di debito con rimborso in unica soluzione alla scadenza, definendo le specifiche modalità dell'operazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ammortamento del debito è garantito:
a) attraverso la contestuale costituzione di un fondo di ammortamento del capitale da rimborsare; in tale ipotesi il bando di gara per l'assunzione del debito prevede anche l'affidamento della gestione del fondo al soggetto aggiudicatario;
b) attraverso il ricorso a derivati finanziari (swap); l'affidamento del relativo contratto avviene come previsto alla lettera a) oppure separatamente, con le procedure di cui all'articolo 35.
3. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento di cui al comma 2 lettera a) possono essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di stati, enti e amministrazioni pubbliche appartenenti all'Unione Europea.
Art. 34ter
-Procedura per la predisposizione e aggiornamento di programmi di emissione di obbligazioni in euro(49)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 31.

1. Alla predisposizione dei programmi di emissione di titoli obbligazionari (EMTN programme) si provvede a seguito di apposita decisione della Giunta regionale, che ne definisce la durata e l'importo massimo.
2. L'affidamento degli incarichi di predisposizione del programma, di aggiornamento periodico dello stesso ed eventualmente dell’incarico inerente l'emissione obbligazionaria inaugurale, è effettuato tramite procedura negoziata preceduta da bando, cui possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2.
3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale.
5. I successivi atti e contratti necessari per l’esecuzione o per l’aggiornamento del programma sono approvati e sottoscritti dal dirigente competente in materia di finanza.
6. Nell'ambito dei programmi di emissione di titoli obbligazionari, la decisione della Giunta regionale di cui al comma 1 può riservare una parte delle attività al proprio tesoriere, al fine di garantire continuità del rapporto e supporto all'andamento dei titoli sul mercato.
Art. 34quater
-Scelta del contraente incaricato dei servizi inerenti le emissioni di obbligazioni (50)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 32.

1. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione del servizio di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione nell'ambito di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata alla quale possono partecipare i soggetti individuati nel programma stesso quali intermediari specializzati (dealers). Al fine di assicurare la partecipazione alla gara da parte di almeno cinque soggetti, ovvero, al fine di conseguire una maggiore concorrenzialità, alla procedura negoziata possono essere invitati anche altri soggetti di cui all’articolo 33 comma 2, in numero massimo di dieci. In caso di aggiudicazione, questi ultimi sono nominati dealers per la singola emissione.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione al di fuori di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata preceduta da bando, alla quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2. Il bando può essere anche unico per più emissioni che la Regione intende effettuare in un determinato periodo temporale.
3. Qualora l’emissione preveda il collocamento sul mercato, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di sottoscrizione a fermo, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
Art. 35
1. La Giunta regionale definisce periodicamente, con propria deliberazione:
a) i criteri per la utilizzazione dei derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari nazionali e internazionali nelle operazioni di gestione del debito regionale di cui all'articolo 8 comma 9 della l.r. 36/2001;
b) i criteri per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali il dirigente competente in materia di finanza può stipulare i contratti quadro previsti dalla prassi contrattuale di settore, preliminari alla conclusione dei singoli contratti derivati.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, l'affidamento di ogni singolo contratto di derivato avviene mediante procedura negoziata cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti firmatari del contratto quadro di cui al comma 1, lettera b). Qualora tali soggetti siano in numero superiore a cinque, l'invito è inoltrato ad almeno cinque di essi, scelti a rotazione e tenendo conto dei contratti derivati in essere, in modo tale da realizzare una opportuna diversificazione del rischio di controparte. La procedura negoziata si svolge secondo la prassi vigente nei mercati finanziari, di norma tramite richiesta di quotazione dell'operazione con eventuali richieste di rilancio e con aggiudicazione immediata confermata a mezzo telematico e formalizzazione successiva dell'operazione. L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo il caso in cui la procedura negoziata preveda la scelta tra diverse strutture di derivati con relativa quotazione, la cui aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Indipendentemente dalla stipula dei contratti quadro, il dirigente competente in materia di finanza può concludere, mediante procedura negoziata, contratti di derivati finanziari con i medesimi soggetti contraenti nelle connesse operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario, limitatamente a tali operazioni e previa verifica della congruità del prezzo offerto. In tale ipotesi si prescinde dai requisiti di affidabilità creditizia definiti ai sensi del comma 1, lettera b). Tuttavia, qualora il contraente non abbia firmato il contratto quadro, il contratto di derivato deve prevedere il divieto per i soggetti contraenti di cedere il credito derivante dalle operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario fino alla scadenza del contratto di derivato o, alternativamente, l’impegno a cedere ad uno stesso soggetto il contratto di derivato congiuntamente alla cessione del credito derivante dal mutuo o dai titoli obbligazionari emessi dalla Regione.
4. Qualora le condizioni di mercato rendano opportuni interventi di revisione sui derivati finanziari in essere, in deroga a quanto previsto al comma 2, il dirigente può procedere mediante procedura negoziata con la banca od intermediario finanziario con il quale è stato stipulato il derivato, previa verifica di congruità delle condizioni offerte per la ristrutturazione dello stesso.
5. In ogni caso l’importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non può eccedere il 25 per cento del totale delle operazioni di derivati in essere.
6. La stipula dei contratti di derivati finanziari resta comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa statale.
Art. 36
1. La ristrutturazione del debito regionale di cui all'articolo 8, comma 10, della l.r. 36/2001 avviene a seguito di apposita decisione della Giunta regionale che ne definisce i criteri.
2. La ristrutturazione del debito può avvenire tramite:
a) rinegoziazione del debito in essere;
b) estinzione anticipata di mutui e di prestiti obbligazionari in essere e contestuale accensione di appositi nuovi finanziamenti; l'estinzione di prestiti obbligazionari può avvenire anche tramite il loro riacquisto sul mercato mobiliare.
3. In caso di rinegoziazione del debito in essere, l’eventuale derivato finanziario in essere può essere ristrutturato sulla base del nuovo piano di ammortamento con le procedure di cui all’articolo 35. In ogni caso, il derivato finanziario non può prevedere una scadenza posteriore a quella della connessa passività.
Art. 37
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, dagli atti di gara o dai contratti, le procedure di individuazione del contraente di cui al presente Titolo ed i contratti che ne derivano sono disciplinati dal d.lgs. 163/2006, nonché dalla legge regionale in materia di contratti pubblici.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

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Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.