Titolo II
- DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI BILANCI REGIONALI
Capo I
- Bilanci preventivi
Art. 02
- Predisposizione dei bilanci. Procedimento
1. La Giunta regionale adotta entro il 30 giugno di ogni anno, con decisione, le disposizioni tecniche necessarie ai fini della predisposizione dei bilanci preventivi, stabilendo i termini dei relativi adempimenti.
2. A seguito della emanazione della decisione di cui al comma 1, ogni dirigente regionale, con riferimento alla materia di competenza, quantifica le entrate sulla base del loro presumibile gettito, nonché le risorse occorrenti alla realizzazione delle attività programmate nell'esercizio successivo, e propone la allocazione dei relativi stanziamenti sui pertinenti capitoli.
3. Le proposte formulate dai dirigenti sono valutate dal coordinatore competente con riferimento al DPEF ed ai piani di gestione e trasmesse in via telematica alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio.
4. La struttura di cui al comma 3 verifica la coerenza tra gli stanziamenti richiesti e le risorse disponibili e, in caso negativo, attiva il confronto con il Dipartimento richiedente al fine di concordare le modifiche necessarie.
Art. 03
- Allegati alla legge di bilancio. (Art.14, comma 2, legge di contabilità)
1. L'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali indica l'oggetto dell'intervento e la quota di finanziamento a carico del bilancio regionale sui singoli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
2. Il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario reca i dati concernenti:
a) l'ammontare complessivo delle risorse libere destinate a spese di investimento, il totale per assunzione di partecipazioni in società finanziarie, nonché l'eventuale saldo negativo presunto determinato dalla mancata contrazione di indebitamento già autorizzato;
b) l'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte in bilancio;
c) l'importo complessivo delle annualità in ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e degli altri debiti conseguenti ad operazioni di indebitamento.
Art. 04
- Allegati al bilancio annuale. (Art.18, commi 10 e 11, legge di contabilità)
1. L'elenco relativo alle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione contiene, oltre agli elementi necessari all'individuazione di ogni singola garanzia o categoria di garanzie, l'indicazione complessiva dell'esposizione reale a carico della Regione nell'esercizio di riferimento. Un importo percentuale di tale somma, determinato in relazione alla tipologia dei soggetti garantiti ed al conseguente rischio statistico che ne deriva per l'Ente, è stanziato in apposito capitolo.
2. Il prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese è redatto in conformità alle disposizioni statali emanate in materia.
3. L'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali contiene, in una sezione separata, l'elencazione degli interventi di finanziamento comunitario e statale in corso di definizione, di cui non è certa l'operatività in corso di esercizio. L'elenco indica l'oggetto dell'intervento e la quota di finanziamento a carico del bilancio annuale. La copertura finanziaria degli interventi inseriti nella sezione separata dell'elenco è assicurata tramite il fondo di riserva di cui all'
art. 24 comma 6 della legge di contabilità.
4. L'elenco relativo ai mutui e alle altre forme di indebitamento, contratte o da contrarre, contiene, per ogni tipologia di operazioni, l'importo originario, il debito in essere e la relativa quota annuale di ammortamento in capitale e interessi, ai fini del rispetto dell'
art. 8 della legge di contabilità.
5. Il prospetto di ripartizione delle UPB in capitoli è strutturato ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità e reca in allegato:
a) l'elenco dei capitoli qualificati per spese obbligatorie, di cui all'
art. 18 , comma 10 lett.c) della medesima legge;
b) l'elenco dei capitoli correlati ad entrate con vincolo di destinazione.
Art. 05
- Modelli dei bilanci e dei documenti allegati
1. Gli atti di bilancio ed i relativi allegati sono redatti in conformità ai modelli allegati sotto i numeri da 1 a 13 al presente regolamento, rispettivamente concernenti:
a) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato 1);
b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2);
c) bilancio annuale per UPB (allegato 3);
d) quadro generale riassuntivo del bilancio annuale (allegato 4);
e) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione in favore di altri enti e soggetti (allegato 5);
f) prospetto di riclassificazione delle spese (allegato 6);
g) elenco delle spese obbligatorie (allegato 7);
h) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento in essere (allegato 8);
i) prospetto delle UPB finanziate con i mutui autorizzati dalla legge di bilancio (allegato 9);
j) elenco dei provvedimenti legislativi relativi al primo esercizio da coprire con i fondi speciali (allegato 10);
k) elenco delle UPB fra le quali la Giunta può procedere a variazioni compensative (allegato 11);
l) bilancio pluriennale per UPB (allegato 12);
m) quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale (allegato 13).
Capo II
- Assestamento e variazioni di bilancio
Art. 06
- Predisposizione assestamento di bilancio. Procedimento
1. La Giunta regionale definisce con decisione i criteri da seguire per le conseguenti variazioni da apportare al bilancio preventivo:
a) nei casi in cui dalle risultanze del rendiconto generale di cui al Titolo VIII emerge un avanzo di amministrazione parzialmente o totalmente non vincolato;
2. La struttura competente in materia di bilancio attiva il confronto con i Dipartimenti interessati dalle variazioni e predispone gli atti di assestamento nel termine indicato dalla Giunta regionale con la decisione di cui al comma 1.
Art. 07
- Variazioni di bilancio
1. La Giunta regionale dispone, di norma mensilmente, le variazioni e gli storni alle UPB che possono essere effettuati in via amministrativa ai sensi dell'
art. 23 della legge di contabilità, nonché le variazioni ai capitoli di bilancio.
2. A tale fine, i coordinatori dei Dipartimenti interessati provvedono all'invio telematico delle richieste di variazione e di storno indicando le motivazioni delle singole richieste ed allegando la documentazione eventualmente necessaria.