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Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’ Sito esternoart. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’ Sito esternoart. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visto l’ art. 13 della LR 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) che demanda alla Giunta regionale l’adozione delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, alla loro cancellazione ed all’aggiornamento dell’Albo stesso;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 2 aprile 2001 concernente "Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13 , comma 4 della LR 39/2000 Legge forestale della Toscana" con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all’ art. 26 , comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all’ art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26;


Vista la decisione n. 5 del 20 aprile 2001 con la quale la CCART. non ha riscontrato vizi di legittimità;


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1
- Iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali
1. Le imprese che intendono effettuare interventi pubblici nel settore agricolo-forestale di cui all’ articolo 10 e all’ articolo 15 comma 1 lettera c), della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana" devono iscriversi all’Albo regionale previsto dall’ articolo 13 della stessa legge.
2. L’Albo regionale, articolato in sezioni provinciali in conformità con il disposto del comma 3, dell’ art. 13 LR 39/2000, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCI.A.A.) di ciascuna provincia, nonché presso l’Unioncamere Toscana e presso la competente struttura amministrativa del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Toscana.
Art. 2
- Requisiti per l’iscrizione
1. Requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo sono:
a) iscrizione in qualità di impresa agricola nel Registro delle imprese della CCI.A.A. o in analogo registro pubblico per le imprese di altri paesi dell’Unione europea;
b) occupare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non meno di 15 operai agricoli;
c) svolgere i lavori di cui al comma 1 dell’art. 1 in via continuativa o prevalente da almeno 3 anni;
d) altri requisiti di legge indicati alle lettere d), e), e f) del comma 3 dell’ articolo 3 ;
2. Requisiti di ordine speciale sono:
a) idoneità tecnica basata su un’esperienza nel settore di almeno 3 anni;
b) disponibilità di attrezzatura tecnica idonea.
Art. 3
- Procedure finalizzate all’iscrizione
1. La domanda di iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata a cura del legale rappresentante dell’impresa alla CCI.A.A. della provincia nel cui territorio ha sede l’impresa stessa.
2. Per le imprese che hanno sede in altre regioni d’Italia o dell’Unione europea, la domanda è presentata alla CCI.A.A. di Firenze.
3. La domanda di cui al comma 1, redatta su modello predisposto dalla CCI.A.A., deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese o in analogo registro pubblico come "agricola";
b) che l’impresa opera nel settore agricolo, forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente da almeno tre anni;
c) che l’impresa occupa almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni, con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali;
d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo né di liquidazione coatta amministrativa;
e) che non è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato a carico di persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione dell'impresa o dei consorzi per un reato contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, in materia tributaria, di contribuzione sociale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o per reati relativi a fatti idonei a incidere negativamente sul rapporto con la pubblica amministrazione per la loro inerenza all'oggetto delle attività alle quali l'iscrizione all'albo consente di accedere. (1)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R, art.1.

f) che non sussistono nei confronti dell’impresa le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’ Sito esternoarticolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia", e successive modificazioni.
4. La domanda di cui al presente articolo deve inoltre contenere:
a) una dichiarazione relativa ai lavori effettuati dall’impresa per conto di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati negli ultimi tre anni specificando, oltre agli estremi del committente, l’oggetto dei lavori e il periodo di effettuazione degli stessi; nonché per i lavori svolti per la Pubblica Amministrazione l’attestazione relativa all’avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal Sito esternocomma 7 dell’articolo 22 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 , "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modificazioni;
b) l’elencazione delle macchine, delle attrezzature e dei materiali in possesso dell’impresa, dalla medesima ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori richiesti per l'iscrizione all’Albo, con allegazione di copia del libro Cespiti.
Art. 4
- Termini per l’iscrizione. Diniego
1. La CCI.A.A. provvede all’iscrizione all’Albo dell’impresa richiedente dal 1 al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda, previa l’effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. La CCI.A.A. provvede altresì a trasmettere i dati relativi all’iscrizione alle sezioni provinciali dell’Albo, all’ Unioncamere ed alla competente struttura del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Toscana.
2. L’eventuale diniego di iscrizione è disposto dal competente Dirigente della CCI.A.A. che lo comunica all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviato entro il 31 gennaio. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Segretario Generale della CCI.A.A. secondo quanto previsto dall’articolo 6.
Art. 5
- Aggiornamento dell’Albo Cancellazione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all’Albo regionale trasmettono alle competenti CCI.A.A. una autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti accompagnata da una relazione sull’attività svolta.
2. Le imprese sono cancellate all’Albo:
a) su richiesta dell’interessato;
b) d’ufficio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge;
c) in caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui alla lett. b) del comma 2, adottato dal dirigente della CCI.A.A. competente, è comunicato all’impresa interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso il provvedimento di cancellazione l’impresa può proporre ricorso ai sensi dell’ articolo 6
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la CCI.A.A. territorialmente competente provvede a trasmettere i dati relativi all'aggiornamento dell'Albo, nonché alla cancellazione dello stesso, all'Unioncamere Toscana, che ne dà comunicazione alle CCI.A.A. delle altre province e alla competente struttura del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione dell'Albo aggiornato (2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R, art.2.

Art. 6
- Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione l’impresa interessata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, può proporre ricorso gerarchico al Segretario Generale della CCI.A.A.
2. Il termine previsto dal comma 1 si applica anche in caso di ricorso gerarchico contro il provvedimento di cancellazione dall’Albo. In tal caso l’efficacia del provvedimento di cancellazione è sospesa fino alla decisione sul ricorso.
Art. 7
- Norme finali e transitorie
1. Ai fini della gestione dell'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, si applicano a favore delle CCI.A.A., i diritti di segreteria di cui all'allegato B) al Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e e Artigianato 22 dicembre 1997. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R, art.3.

2. Le imprese che risultino già iscritte all’Albo regionale disciplinato dalla Legge regionale 10 agosto 1992, n. 36 , "Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale", e successive modificazioni, sono iscritte d’ufficio all’Albo regionale di cui al presente regolamento, a cura della CCI.A.A. competente per territorio.
3. Per l’anno 2001, le nuove iscrizioni devono essere richieste entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La CCI.A.A. provvede all’iscrizione all’Albo nei successivi 30 giorni decorsi i quali la domanda s’intende accolta.
4. L’eventuale diniego di iscrizione è disposto dal competente Dirigente della CCI.A.A. che lo comunica all’interessato con avviso di ricevimento inviato entro lo stesso termine di cui al comma 3. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Segretario Generale della CCI.A.A. secondo quanto previsto dall’ articolo 6

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.