Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
CAPO XVII
- Revisione statutaria
Art. 155
- Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione
1. La prima deliberazione, prevista dall'
articolo 123 della Costituzione per le proposte di legge di revisione statutaria, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per le proposte di legge ordinaria. La proposta di legge è approvata in sede di prima deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.

2. La seconda deliberazione, prevista dall'
articolo 123 della Costituzione , può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dall'approvazione della proposta di legge approvata in prima lettura.

Art. 156
- Proposte di revisione statutaria. Riesame per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione
1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina la proposta di legge nel suo complesso e riferisce su di essa al Consiglio.
2. In assemblea, la proposta di legge, dopo la discussione generale, è sottoposta soltanto alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.
3. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più disposizioni. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti previsti per le proposte di legge ordinaria.
5. La proposta di legge è approvata in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.
6. Dopo l'approvazione in sede di seconda deliberazione, l’atto è trasmesso al Presidente della Giunta perché sia pubblicato a soli fini notiziali sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per le finalità di cui all’
articolo 123, comma 3, della Costituzione e secondo le disposizioni della legge regionale che regola la materia.

7. Se la proposta di legge è respinta si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 128 in tema di temporanea improcedibilità.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.