Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 7
- Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio
1. Nel caso di rinnovo totale dell’ufficio di presidenza del Consiglio, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dall'ufficio di presidenza provvisorio di cui all’articolo 3, comma 3.
2. Nel caso di sostituzione del Presidente del Consiglio o di singoli componenti dell'ufficio di presidenza, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dai membri dell'ufficio di presidenza rimasti in carica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.