Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 66
- Procedimento per i pareri della commissione di controllo
1. Il parere preventivo di cui all'articolo 65, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di esprimerne alcuno.
4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma dell'organo che l'ha deliberata. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.
5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.
6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al Presidente del Consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.
7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.
8. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione di controllo ha espresso il parere preventivo di cui all’articolo 65 sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la commissione di controllo può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.