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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 61
- Commissioni d’inchiesta
1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, indicandone la durata, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale
2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare
3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per ogni votazione, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario.
6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall’ufficio di presidenza del Consiglio.
7. Le commissioni d’inchiesta si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
8. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità
9. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all’ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.