Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 58
- Votazioni nelle commissioni
1. Le votazioni nelle commissioni hanno luogo a scrutinio palese e si effettuano per alzata di mano.
2. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del presidente della commissione, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
3. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
4. Si intendono per votanti i commissari che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.
5. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari l’atto si intende non approvato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.