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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 55
- Procedimento per le indagini conoscitive
1. Nelle materie di loro competenza le commissioni permanenti possono disporre, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; l’autorizzazione dell'ufficio di presidenza non è richiesta quando l'indagine è disposta dal Consiglio.
2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma operativo e finanziario dell'indagine da effettuare e lo sottopongono all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Nell'ambito del programma approvato, le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal presidente della commissione.
3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio.
4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva uno o più documenti con eventuale richiesta di discussione in Consiglio.
5. I documenti posti in votazione sono allegati ai risultati dell'indagine.
6. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza del Consiglio, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri. La conferenza di programmazione dei lavori valuta la richiesta di cui al comma 4.
7. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.