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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 51
- Rapporti delle commissioni con la Giunta
1. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma deve essere fissata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall'articolo 19, commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio, chiedere alla Giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I dello Statuto. Le commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.