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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 47
- Procedura delle commissioni in sede referente
1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle proposte di iniziativa di competenza consiliare.
2. L'esame degli atti è introdotto da una relazione del presidente della commissione o di un consigliere da lui incaricato. L'esame può essere introdotto anche dall'assessore competente, su richiesta del presidente della commissione.
3. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la necessità, la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento, sulla base dei documenti istruttori di cui all'articolo 150. Per le proposte di atti che comportano entrate o spese la commissione acquisisce altresì apposita attestazione della struttura di assistenza in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.
4. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in preambolo e articoli, l'esame dei singoli articoli e del preambolo.
5. Nel corso dell'esame la commissione provvede ad integrare il preambolo delle proposte di legge, oppure la parte narrativa delle proposte di programmi o atti amministrativi, in coerenza con le modifiche approvate nonché con gli elementi essenziali del procedimento e in particolare con il riferimento ai pareri obbligatori pervenuti e alle relative determinazioni della stessa commissione nonché alle eventuali considerazioni in merito ai pareri secondari.
6. La commissione, su iniziativa di un consigliere o della Giunta, può deliberare lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in una proposta di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma. Le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge, da assegnare alle commissioni secondo quanto previsto dall’articolo 41.
7. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula, in quanto compatibili.
8. Gli atti diversi da quelli normativi possono essere discussi e modificati in commissione fino al momento del voto; il voto su tali atti non può avvenire per parti separate, neppure in caso di presenza di allegati.
9. Il presidente della commissione è incaricato di riferire al Consiglio sul testo approvato o respinto dalla commissione stessa, salvo che quest'ultima, al termine della discussione, non decida di nominare un diverso relatore.
10. Il parere espresso dalla commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio prima della riunione della conferenza di programmazione dei lavori, convocata per fissare l'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Il parere espresso dalla commissione è altresì trasmesso in via telematica a tutti i consiglieri.
11. Il parere riporta:
a) il testo approvato o respinto dalla commissione che, in caso di proposte di legge o di atti amministrativi, deve contenere, rispettivamente nel preambolo o nella parte narrativa, gli elementi di cui al comma 5;
b) la documentazione di accompagnamento prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione;
c) i voti espressi dai singoli commissari;
d) l'esito della votazione;
e) l'indicazione del relatore, se diverso dal presidente della commissione;
f) l'indicazione dei documenti istruttori e dei pareri esaminati e dei loro elementi conclusivi.
g) in allegato, il parere istituzionale obbligatorio di cui all’articolo 46.
12. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nel parere referente. Le commissioni possono invece adottare proposte di risoluzione connesse con l'affare sul quale debbono riferire che sono trasmesse al Consiglio insieme con il parere referente.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.