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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 46
- Parere istituzionale obbligatorio
1. Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale, che viene allegato al parere della commissione consiliare referente.
2. Al parere obbligatorio di cui al comma 1, non si applica quanto disposto dall'articolo 44, comma 4. Il parere è comunque iscritto all'ordine del giorno della commissione competente in materia istituzionale entro trenta giorni dalla sua assegnazione.
3. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, un parere, formulato ai sensi del comma 1, contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso in cui il parere sia relativo ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.
4. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione competente in materia istituzionale ha espresso il parere istituzionale obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili istituzionali, la commissione competente in materia istituzionale può esprimere un nuovo parere istituzionale, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.